Sentenza del 09/10/2020 n. 21779 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla societa' un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni (10.10.2007) per gli anni 2003-2004, contestando tra l'altro indebita deduzione di spese e costi, emissione e utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, recupero a tassazione di imponibile IRPEG, negazione della detraibilita' dell'IVA e illegittimita' dei rimborsi/compensazioni IVA, oltre a sanzioni e interessi. In primo grado la C.T.P. di Pesaro annullo' l'atto (7.4.2008); la C.T.R. delle Marche, con sentenza del 15.6.2011, accolse parzialmente l'appello dell'Agenzia riformando la decisione solo in relazione alla indebita deduzione di costi per fideiussione, abbuoni passivi e sconti su vendite, confermando il resto.
La decisione
La societa' in cassazione ha depositato il 19.11.2019 la documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n.119/2018, art.6 (conv. L. n.136/2018), producendo anche la comunicazione dell'Agenzia che attestava la regolarita' della definizione e il pagamento della prima rata. Per cio' il giudizio e' stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46 del D.Lgs. n.546/1992. Le spese dell'intero giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art.46, comma 3.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 546 del 1992
L'art.46 prevede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in caso di definizione della lite tributaria; il comma 3 dispone che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Decreto Legge n. 119 del 2018
articolo 6, convertito in L. n. 136 del 2018
Introduce la possibilita' di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (cd. "definizione agevolata"), la quale, una volta perfezionata con la documentazione richiesta e il relativo pagamento, comporta l'estinzione della lite.
Massime di principio
- La definizione agevolata prevista dal D.L. n.119/2018, art.6, se perfezionata con la documentazione e il pagamento richiesti e certificata dall'ente impositore, determina l'estinzione del processo tributario senza che il giudice si pronunci sul merito delle questioni fiscali.
- In caso di estinzione per definizione, il procedimento in Cassazione viene dichiarato estinto per cessata materia del contendere; le questioni sostanziali restano irrisolte e non costituiscono precedente di merito.
- Le spese processuali, secondo l'art.46 comma 3 del D.Lgs. n.546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate, indipendentemente dall'esito della definizione agevolata.
- Prima di attendere la decisione del giudice, il contribuente puo' valutare la convenienza della definizione agevolata: essa offre certezza e chiusura della controversia ma comporta il pagamento previsto e la perdita della possibilita' di ottenere una pronuncia favorevole di merito.
- E' essenziale depositare nel giudizio la documentazione probatoria della definizione e della comunicazione dell'ente impositore che ne attesta la regolarita', perche' solo tale prova consente al giudice di dichiarare l'estinzione del processo.
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