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Sentenza

Sentenza del 16/07/2020 n. 15174 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva ritenuto che il contribuente, pur avendo trasferito la residenza all'estero, avesse mantenuto il domicilio a Roma e quindi aveva recuperato imposte non versate (IRPEF, IRAP, IVA) per l'anno 1999 e irrogato sanzioni. Il contribuente contestava: omissione/insufficiente valutazione di documenti (pedaggi, fatture utenze, estratti bancari) che proverebbero presenza all'estero; valutazione del nucleo familiare e della prevalente attività svolta all'estero; errori nella determinazione dei compensi prodotti all'estero; violazioni nella ripartizione dell'onere della prova in caso di trasferimento in paesi a fiscalità privilegiata; applicazione dell'IRAP a proventi esteri e incertezza sull'esistenza dell'autonoma organizzazione; omissione di pronuncia sulla non imponibilità IVA per carenza di territorialità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili alcuni motivi (1°, 5°, 6°), ha respinto altri per infondatezza, ma ha accolto tre motivi principali (7°, 8°, 9°). In particolare: (i) ha ritenuto che la CTR abbia erroneamente assoggettato a IRAP i proventi prodotti all'estero (violazione della territorialità dell'imponibile ai sensi del D.Lgs. 446/1997) e che l'imponibile IRAP debba essere limitato alla quota di valore prodotta in Italia; (ii) ha stabilito che l'onere della prova circa l'esistenza dell'autonoma organizzazione (presupposto per l'assoggettamento a IRAP) incombe sull'Amministrazione e non sul contribuente; (iii) ha censurato la CTR per omissione di decisione circa la non imponibilità IVA per carenza di territorialità. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata nei punti indicati e la causa è stata rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3, n. 4, n. 5 (testo ratione temporis)

    Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e per violazione di legge; la Corte valuta se il mancato esame di prove fosse decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio secondo cui il giudice del merito deve decidere su tutte le domande e eccezioni poste; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza per omessa pronunzia quando la domanda non era stata formulata in modo rituale o tempestivo; tuttavia ha ravvisato omissione di pronuncia riguardo all'IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Regola sull'onere della prova; la Corte ha precisato che, quando l'Amministrazione pretende l'imposizione, l'onere di provare i fatti costitutivi (es. autonoma organizzazione per IRAP) grava sull'Ufficio.

  • Decreto Legislativo 24 dicembre 1997, n. 446 (IRAP)

    art. 2, art. 3 comma 1, art. 4, art. 12 (commi rilevanti citati in sentenza)

    La Corte ha richiamato le norme per delimitare l'imponibile IRAP: per i residenti è esclusa la quota di valore prodotta all'estero; per i non residenti è imponibile solo la quota prodotta nel territorio. Ne consegue che i proventi maturati per attività svolta all'estero non possono essere assoggettati a IRAP.

  • TUIR (D.P.R. 917/1986)

    La norma integra la ripartizione dell'onere della prova in caso di trasferimento della residenza in paesi a fiscalità privilegiata: il rinvio operato dal D.Lgs. 446/1997 art.12 comma 3 estende tale regola anche all'IRAP; la Corte ha osservato la coerenza del riparto probatorio tra imposte.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)

    art. 1; art. 7 commi 3 e 4, lettera b

    Norme sulla territorialità delle prestazioni ai fini IVA; la CTR non ha deciso sulla doglianza di non imponibilità per carenza di territorialità e la Cassazione ha accolto il motivo per omessa pronuncia, rinviando per decidere anche su tale profilo.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione fiscale pretende imponibile per attività svolta all'estero ai fini IRAP deve provare che la quota di produzione rilevante sia stata realizzata in Italia: la territorialità dell'imponibile è elemento costitutivo dell'imposta.
  • L'onere della prova circa fatti costitutivi della pretesa fiscale (es. esistenza di autonoma organizzazione per IRAP) grava sull'Amministrazione e non sul contribuente; il contribuente può invece dover provare fatti che fondano una domanda di rimborso.
  • Quando il contribuente dichiara di avere trasferito la residenza all'estero in paesi a fiscalità privilegiata, si applicano regole specifiche di ripartizione dell'onere della prova (art. 2 TUIR comma 2-bis); le stesse regole devono essere coerenti anche per imposte diverse quando il legislatore rinvia tra norme.
  • Il giudice di merito non è tenuto a menzionare e confutare ogni singola prova o argomento presentato, ma deve indicare gli elementi essenziali del proprio convincimento; la Cassazione controlla la logicità e completezza della motivazione, non il merito.
  • Se il giudice di merito omette di decidere su una domanda rilevante e distinta (p.es. non imponibilità IVA per territorialità), la mancata pronuncia configura vizio che giustifica la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
  • In casi di attività artistica o simili, l'assenza di autonoma organizzazione può essere desumibile dalla natura dell'attività (prevalenza delle capacità professionali personali, uso minimo di beni strumentali e limitato impiego di lavoro altrui), ma resta onere dell'Ufficio dimostrare il contrario.

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