Cassazione Penale, Ordinanza n. 17077/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 17/10/2024. La difesa censurava: 1) il rigetto, da parte del giudice di merito, della richiesta di definizione del giudizio di primo grado con rito abbreviato condizionato; 2) la valutazione di non lieve entità del fatto, ritenendo incongrua l'affermazione della gravità in ragione dell'entità degli interessi pattuiti; 3) la conferma dell'accertamento di responsabilità, contestando in sostanza la ricostruzione probatoria. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano assolutamente generici, reiterativi e diretti a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per assoluta genericità dei motivi, ritenuti privi di una comprensibile critica all'apparato motivazionale della sentenza impugnata e privi di specifiche denunce di violazioni di legge sostanziale o processuale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 438 c.p.p.
richiamato indirettamente quanto alla richiesta di rito abbreviato condizionato, respinta perché non ricorrevano le condizioni processuali per accedervi
art. 644 c.p.
il riferimento alla non lieve entità del fatto e agli interessi pattuiti attiene alla fattispecie di usura, in cui il patto usurario integra il momento consumativo del reato anche a prescindere dalla concreta corresponsione degli interessi
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono meramente assertivi, generici o reiterativi delle doglianze già proposte in appello, senza una puntuale critica alla motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova e differente rivalutazione del compendio probatorio, poiché la Cassazione non è giudice del fatto.
- Nel reato di usura, il momento consumativo coincide con la stipulazione del patto usurario; la concreta corresponsione degli interessi non è necessaria ai fini della consumazione.
- La valutazione della lieve entità del fatto può essere ancorata anche all'ammontare degli interessi pattuiti, secondo la motivazione del giudice di merito se logicamente congrua.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, salvo assenza di colpa dell'impugnante, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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