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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50821/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza n. 30964 del 08/03/2023 della Terza Sezione penale che aveva rigettato il suo ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli (27/10/2022) che aveva confermato il sequestro preventivo, disposto dal GIP il 12/09/2022, relativo a un immobile di proprietà della ricorrente nell'ambito di indagine per reati edilizi (art. 44, comma 1, lett. c) e art. 95 d.P.R. n. 380/2001). Il motivo unico del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deduceva un errore di fatto da parte della Corte nella parte in cui aveva ritenuto motivato il periculum in mora con riferimento alla possibile "prosecuzione delle opere": la ricorrente sosteneva infatti che l'immobile fosse ultimato, rifinito e abitato, quindi non vi sarebbe stato alcun pericolo concreto di prosecuzione di opere e la motivazione sarebbe fondata su una fictio iuris.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura di Del Pesce attenga alla valutazione della congruità e adeguatezza della motivazione del Tribunale del riesame in punto di periculum in mora, cioè a profili valutativi/di diritto e non a un errore percettivo (errore di fatto) riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 625-bis c.p.p.. Si è richiamata la giurisprudenza che limita l'errore di fatto a svisti percettivi e distingue gli errori di giudizio, non rimediabili con l'art. 625-bis. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che il rimedio è limitato all'errore di fatto inteso come errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti che abbia influito sulla decisione; non rientrano nel rimedio gli errori di giudizio o le valutazioni sulla congruità della motivazione.

  • art. 44, comma 1, lett. c) e art. 95 d.P.R. n. 380/2001

    art. 44, comma 1, lett. c) e art. 95 d.P.R. n. 380/2001

    Norme sostanziali relative ai reati edilizi che costituiscono l'oggetto dell'indagine e il fondamento giustificativo del decreto di sequestro preventivo; nella sentenza sono richiamate come titolo dell'accertamento, ma la Corte non entra nel merito della fondatezza della imputazione sostanziale nel procedimento straordinario.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata

    Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016; Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021; Sez. 6, Ordinanza n. 28424 del 23/06/2022

    La Corte utilizza i precedenti per definire i confini dell'errore di fatto rispetto all'errore di giudizio: l'errore di fatto è limitato a svisti percettivi nelle risultanze processuali; le valutazioni sulla congruità della motivazione, sulla sussistenza del periculum in mora e sulla portata di argomentazioni giuridiche costituiscono errori di diritto/di apprezzamento esclusi dall'art. 625-bis.

Massime di principio

  • Il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è applicabile solo quando si dimostra un errore percettivo nella lettura degli atti (svista o equivoco) che abbia effettivamente determinato la decisione impugnata; non copre errori di valutazione o di diritto.
  • Una censura che mira a contestare la congruità o l'adeguatezza della motivazione (ad es. l'esistenza del periculum in mora) è in prima battuta un profilo di diritto/valutazione e pertanto non rientra nell'ambito di tutela dell'art. 625-bis: tali censure vanno proposte con i mezzi ordinari di impugnazione, nei limiti consentiti.
  • Se si vuole far valere un vero "errore di fatto" occorre indicare con precisione la svista documentale o la lettura errata di atti/elementi probatori (punti specifici degli atti che sono stati fraintesi o omessi), dimostrando che la decisione sarebbe stata diversa senza quella svista.
  • Nel proporre ricorsi straordinari è necessario valutare con attenzione il rischio di inammissibilità e delle conseguenti condanne alle spese e, se ricorrono i presupposti, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende: ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni economiche.
  • Quando la censura riguarda fatti materiali (es. lo stato di ultimazione dell'immobile), è utile produrre o indicare documenti chiari e vincolanti (certificati, attestazioni, fotografie datate, dichiarazioni formali) già presenti nel fascicolo processuale per trasformare la censura in un vero errore percettivo dimostrabile.

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