Cassazione Penale, Sentenza n. 50821/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza n. 30964 del 08/03/2023 della Terza Sezione penale che aveva rigettato il suo ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli (27/10/2022) che aveva confermato il sequestro preventivo, disposto dal GIP il 12/09/2022, relativo a un immobile di proprietà della ricorrente nell'ambito di indagine per reati edilizi (art. 44, comma 1, lett. c) e art. 95 d.P.R. n. 380/2001). Il motivo unico del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deduceva un errore di fatto da parte della Corte nella parte in cui aveva ritenuto motivato il periculum in mora con riferimento alla possibile "prosecuzione delle opere": la ricorrente sosteneva infatti che l'immobile fosse ultimato, rifinito e abitato, quindi non vi sarebbe stato alcun pericolo concreto di prosecuzione di opere e la motivazione sarebbe fondata su una fictio iuris.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura di Del Pesce attenga alla valutazione della congruità e adeguatezza della motivazione del Tribunale del riesame in punto di periculum in mora, cioè a profili valutativi/di diritto e non a un errore percettivo (errore di fatto) riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 625-bis c.p.p.. Si è richiamata la giurisprudenza che limita l'errore di fatto a svisti percettivi e distingue gli errori di giudizio, non rimediabili con l'art. 625-bis. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che il rimedio è limitato all'errore di fatto inteso come errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti che abbia influito sulla decisione; non rientrano nel rimedio gli errori di giudizio o le valutazioni sulla congruità della motivazione.
art. 44, comma 1, lett. c) e art. 95 d.P.R. n. 380/2001
art. 44, comma 1, lett. c) e art. 95 d.P.R. n. 380/2001
Norme sostanziali relative ai reati edilizi che costituiscono l'oggetto dell'indagine e il fondamento giustificativo del decreto di sequestro preventivo; nella sentenza sono richiamate come titolo dell'accertamento, ma la Corte non entra nel merito della fondatezza della imputazione sostanziale nel procedimento straordinario.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016; Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021; Sez. 6, Ordinanza n. 28424 del 23/06/2022
La Corte utilizza i precedenti per definire i confini dell'errore di fatto rispetto all'errore di giudizio: l'errore di fatto è limitato a svisti percettivi nelle risultanze processuali; le valutazioni sulla congruità della motivazione, sulla sussistenza del periculum in mora e sulla portata di argomentazioni giuridiche costituiscono errori di diritto/di apprezzamento esclusi dall'art. 625-bis.
Massime di principio
- Il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è applicabile solo quando si dimostra un errore percettivo nella lettura degli atti (svista o equivoco) che abbia effettivamente determinato la decisione impugnata; non copre errori di valutazione o di diritto.
- Una censura che mira a contestare la congruità o l'adeguatezza della motivazione (ad es. l'esistenza del periculum in mora) è in prima battuta un profilo di diritto/valutazione e pertanto non rientra nell'ambito di tutela dell'art. 625-bis: tali censure vanno proposte con i mezzi ordinari di impugnazione, nei limiti consentiti.
- Se si vuole far valere un vero "errore di fatto" occorre indicare con precisione la svista documentale o la lettura errata di atti/elementi probatori (punti specifici degli atti che sono stati fraintesi o omessi), dimostrando che la decisione sarebbe stata diversa senza quella svista.
- Nel proporre ricorsi straordinari è necessario valutare con attenzione il rischio di inammissibilità e delle conseguenti condanne alle spese e, se ricorrono i presupposti, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende: ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni economiche.
- Quando la censura riguarda fatti materiali (es. lo stato di ultimazione dell'immobile), è utile produrre o indicare documenti chiari e vincolanti (certificati, attestazioni, fotografie datate, dichiarazioni formali) già presenti nel fascicolo processuale per trasformare la censura in un vero errore percettivo dimostrabile.
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