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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35498/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società, capogruppo di un'associazione temporanea d'imprese, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale per il pagamento di prestazioni sanitarie rese in forza di una convenzione e documentate da fatture. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione, respinta in primo grado, e poi appello, accolto solo parzialmente sulla quantificazione del credito. In Cassazione l'azienda sanitaria deduceva, con un unico motivo articolato in tre sotto-motivi, violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.: sosteneva di avere prodotto in appello due precedenti decreti ingiuntivi divenuti esecutivi, relativi alla medesima somma oggetto della causa, che avrebbero integrato giudicato esterno idoneo a paralizzare la domanda; lamentava inoltre che la Corte territoriale non avesse considerato tardiva la produzione, da parte della creditrice, di una transazione che avrebbe dimostrato il superamento di quei decreti; infine contestava l'ammissione di tale prova documentale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la doglianza principale sul preteso giudicato esterno perché il ricorso non consentiva di verificare che i decreti ingiuntivi invocati riguardassero effettivamente il medesimo credito azionato nel presente giudizio. Richiamando il principio per cui il giudicato esterno deve essere specificamente allegato e verificabile nel ricorso, la Corte ha evidenziato che non era stato riportato il testo integrale dei provvedimenti asseritamente passati in giudicato e che, comunque, si trattava di documenti tardivamente prodotti in appello e quindi inammissibili ai fini della decisione. Quanto al terzo sotto-motivo relativo alla transazione, lo ha dichiarato inammissibile perché non erano state allegate circostanze idonee a dimostrare la tardività o l'inammissibilità del documento e, soprattutto, la sentenza impugnata non aveva comunque fatto leva su quella transazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato può precludere la riproposizione della stessa pretesa solo se sia dimostrato in modo specifico che il provvedimento definitivo riguardi il medesimo credito o la medesima questione decisiva.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa considerazione di un'eccezione presuppone che l'eccezione stessa sia ritualmente dedotta e che il suo contenuto sia verificabile nel ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione un giudicato esterno deve allegare e riprodurre nel ricorso gli elementi indispensabili a consentire il controllo sulla decisività del preteso giudicato; il mero richiamo a provvedimenti precedenti o a stralci della loro motivazione non è sufficiente.
  • Il giudicato formatosi su decreto ingiuntivo non opposto preclude la contestazione del credito solo nei limiti del periodo o dell'oggetto effettivamente deciso; se non risulta con chiarezza che il precedente monitorio riguardi il medesimo credito, l'eccezione non può essere accolta.
  • La tardiva produzione documentale in appello, ove non ritualmente ammissibile e comunque non considerata nella motivazione della sentenza impugnata, non può fondare l'annullamento della decisione.
  • Una censura sull'ammissione di un documento è inammissibile se il ricorrente non indica concretamente in cosa consista la tardività o l'inammissibilità e se il documento non abbia inciso sulla ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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