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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21493/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello che, riformando la pronuncia abbreviata di primo grado, aveva concesso le attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti e aveva rideterminato la pena da trent'anni a vent'anni di reclusione. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 69, 132, 133 cod. pen., sostenendo che la Corte d'appello non avesse adeguatamente motivato la congruità della pena e che, per il contributo processuale e l'ammissione di responsabilità, le attenuanti generiche dovessero essere riconosciute in regime di prevalenza (non di equivalenza), con conseguente ulteriore mitigazione della sanzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente valutato i parametri di determinazione della pena ex art. 133 cod. pen., tenendo conto del contesto camorristico e dell'elevato disvalore dei fatti, e che la riduzione a vent'anni fosse congrua. Ha poi affermato che il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è tipicamente discrezionale e sindacabile in sede di legittimità solo se frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, cosa non riscontrata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferimento alle circostanze attenuanti generiche: la Corte d'appello le ha riconosciute ma le ha ritenute in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti; la Cassazione ha accettato questa valutazione come legittima e adeguatamente motivata.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma richiamata nel ricorso ma non oggetto di specifica disamina o interpretazione nella motivazione della Corte di Cassazione; la decisione non ne ricava un particolare rilievo pratico.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato tra le norme di riferimento per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la valutazione operata dalla Corte d'appello fosse conforme ai parametri normativi relativi all'individuazione della misura della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Articolo centrale nella motivazione: la Corte territoriale ha eseguito il giudizio di comparazione delle circostanze secondo i parametri di questo articolo (dosimetria e adeguatezza della pena). La Cassazione ha confermato che tale bilanciamento è esercizio di discrezionalità del giudice di merito e sindacabile in legittimità solo se viziato da arbitrio o illogicità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente l'imposizione di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato l'articolo disponendo il versamento di 3.000 euro da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche e la scelta tra loro prevalenza o equivalenza rispetto alle aggravanti sono valutazioni discrezionali del giudice di merito e devono essere motivate, ma sono sindacabili in Cassazione solo se emergono arbitrio o ragionamento illogico.
  • L'ammissione di responsabilità e il contributo processuale possono giustificare un'applicazione più favorevole delle circostanze attenuanti, ma non comportano automaticamente il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.
  • La determinazione della pena deve rispettare i parametri dell'art. 133 cod. pen. (dosimetria, coniugazione degli elementi oggettivi e soggettivi e adeguatezza), e il contesto fattuale (es. appartenenza o contesto camorristico) può incrementare il disvalore e giustificare una pena più severa.
  • In sede di legittimità il sindacato è limitato: l'interpretazione della congruità della pena operata dal giudice del merito non viene sostituita se sorretta da motivazione sufficiente; l'annullamento è possibile se la motivazione è manifestamente insufficiente, contraddittoria o frutto di arbitrio.
  • I ricorsi manifestamente infondati possono comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e all'applicazione di somme alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., quale deterrente verso impugnazioni temerarie.

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