Sentenza n. 1967/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento del silenzio serbato dall’ASP di Siracusa sull’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 04.06.2025, per l’ostensione della documentazione, meglio infra specificata, relativa ai Dirigenti Biologi e Medici assegnatari di incarico dirigenziale ex art.15 ter d.lgs.502/92, conferito con delibera D.G. n. 786 del 24.5.25; nonché per la condanna dell’ASP di Siracusa alla consegna di copia autentica ed integrale di tutti gli atti e documenti relativi alle procedure di assegnazione degli incarichi ex art.15 ter d.lgs.502/92.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato sull'istanza di accesso documentale relativa alle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 15-ter d.lgs. 502/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (dirigente biologo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dirigente biologo in servizio presso un'unità operativa complessa dell'Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa, aveva partecipato alla procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 15-ter d.lgs. 502/1992, conclusasi con l'assegnazione degli incarichi ad altri dirigenti mediante delibera del direttore generale n. 786 del 24 maggio 2025. Avendo dichiarato di possedere maggiori titoli accademici, professionali e di servizio rispetto agli assegnatari, ha chiesto all'ASP di Siracusa l'accesso, per ciascun dirigente assegnatario, ai curricula, alle istanze di conferimento dell'incarico, alle valutazioni monocratiche e collegiali, agli atti e documenti dei fascicoli esaminati dall'Unità operativa Risorse umane, nonché alla delibera n. 821 del 15 giugno 2023. A fronte del silenzio dell'amministrazione, ha proposto ricorso per l'annullamento del silenzio e per la condanna dell'ASP all'ostensione integrale della documentazione. L'accesso è stato prospettato come necessario alla tutela della propria posizione soggettiva nella procedura e, quindi, come accesso difensivo. Il contraddittorio è stato integrato nei confronti dei dirigenti controinteressati, rimasti non costituiti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha richiamato l'art. 22, commi 2 e 3, della legge 241/1990, secondo cui l'accesso è principio generale dell'attività amministrativa, funzionale alla partecipazione, all'imparzialità e alla trasparenza, e vige il principio della massima ostensione, salvo i limiti previsti dall'art. 24 della stessa legge, da interpretare restrittivamente. Nel caso concreto, la documentazione richiesta è stata ritenuta funzionale alla difesa della posizione della ricorrente, che aveva partecipato alla procedura di conferimento degli incarichi ed era stata esclusa. L'accesso è stato qualificato come difensionale ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990, con prevalenza anche sull'eventuale esigenza di riservatezza dei controinteressati. Poiché gli atti riguardano l'esercizio del pubblico potere di reclutamento del personale e sono necessari per la cura e la tutela dell'interesse legittimo della richiedente, il giudice ha ordinato all'ASP di consentire l'accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'ASP è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato se versato; nulla è stato disposto per le spese nei confronti dei controinteressati.
Norme richiamate
art. 22, commi 2 e 3, l. 241/1990
L'accesso ai documenti amministrativi [...] attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
L'accesso documentale costituisce principio generale dell'attività amministrativa e il comma 3 esprime il principio della massima ostensione, soggetto soltanto alle limitazioni previste dalla legge.
art. 24, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, l. 241/1990
Le limitazioni all'accesso, in quanto derogatorie rispetto al principio generale di ostensione, sono di stretta interpretazione; l'accesso necessario alla cura e alla difesa di una posizione giuridica prevale sull'eventuale interesse alla riservatezza dei terzi.
art. 15-ter d.lgs. 502/1992
La procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari costituisce esercizio di pubblico potere di reclutamento, rispetto al quale il partecipante non assegnatario può accedere agli atti necessari alla tutela della propria posizione.
Massime di principio
- L'accesso documentale richiesto da chi abbia partecipato a una procedura amministrativa e sia stato escluso o non prescelto è difensionale quando la documentazione serve a verificare la legittimità della procedura e a tutelare la posizione giuridica dell'istante.
- L'accesso difensionale ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990 prevale sull'eventuale esigenza di riservatezza dei controinteressati, purché la documentazione richiesta sia collegata e necessaria alla cura o alla difesa della posizione giuridica dedotta.
- Le limitazioni all'accesso documentale, in quanto derogatorie rispetto al principio generale di massima ostensione, devono essere interpretate restrittivamente.
- Gli atti relativi all'esercizio del potere pubblico di reclutamento e conferimento di incarichi possono essere ostensibili al partecipante non prescelto quando risultino necessari per la tutela del suo interesse legittimo.
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