Cassazione Penale, Sentenza n. 4632/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato il riesame contro l'ordinanza del GIP di Termini Imerese che aveva disposto gli arresti domiciliari per i reati di concorso nell'illecita coltivazione di 646 piante di marijuana e nell'illecita detenzione di circa 12,9 kg di marijuana. Contestava il vizio di motivazione: sosteneva che la presenza sul luogo fosse dovuta a questioni familiari (incontro con il figlio) e non a una fattiva partecipazione, che non vi fossero atti investigativi a comprovare il tentativo di fuga e che precedentemente non era mai stato notato nella zona né autorizzato a recarsi in quel comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il Tribunale avesse fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica basata sulle risultanze investigative (verbale di arresto, perquisizione, sequestro, stato dei luoghi) che integravano gravità indiziaria rispetto alla contestazione. La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità, che non consente una rivalutazione in fatto del materiale probatorio, ma solo il controllo sulla logicità e sufficienza delle ragioni giuridiche addotte. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 99 e 110
Indicano le regole sul concorso di persone nel reato e sulla partecipazione; nella fattispecie sono le norme sostanziali in base alle quali è stata contestata la partecipazione dell'imputato all'illecito.
d.P.R. 309/1990, art. 73
Norma sostanziale sugli illeciti in materia di stupefacenti; la Corte rileva che i fatti contestati (coltivazione e detenzione di marijuana) sono comminati ai sensi di questo articolo.
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina la gravità degli indizi quale presupposto per l'applicazione delle misure cautelari. La Corte richiama che per le misure cautelari permane la sufficienza della gravità degli indizi (anche dopo le modifiche legislative), e in sede di legittimità il sindacato è limitato alla verifica della logicità della motivazione del giudice di merito.
art. 192 cod. proc. pen.
richiamo al terzo e quarto comma, non al secondo
La Corte osserva che l'art. 273, comma primo bis richiama il terzo e quarto comma dell'art. 192 ma non il secondo; ciò implica che in sede cautelare non è richiesta la stessa qualificazione degli indizi (precisione e concordanza) richiesta per il giudizio di merito.
Legge n. 63/2001
Modifiche normative introdotte che hanno inciso sull'art. 273 c.p.p.; la Corte interpreta che, nonostante tali modifiche, permane la possibilità di adottare misure cautelari sulla base della gravità degli indizi senza richiedere la precisione ex art. 192, comma secondo.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce la disciplina sulle spese del procedimento e la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, a meno che non sussista assenza di colpa. La Corte applica tale norma per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali il giudizio di legittimità è limitato a verificare la logicità e la completezza della motivazione del giudice di merito; non è consentita una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
- Per l'applicazione delle misure cautelari è sufficiente la gravità degli indizi; non è richiesto lo stesso grado di precisione e concordanza degli indizi necessario per la decisione di merito prevista dall'art. 192 c.p.p.
- Le censure in cassazione devono denunciare violazioni di specifiche norme ovvero la manifesta illogicità della motivazione; doglianze che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- La mera presenza in prossimità di una piantagione non è automaticamente irrilevante: se accompagnata da altri elementi investigativi (perquisizione, stato dei luoghi, modalità di comportamento all'arrivo delle forze dell'ordine) può costituire grave indizio di partecipazione.
- Il ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo provi l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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