Cassazione Civile, Ordinanza n. 33590/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio, applicando l’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, ha riqualificato un atto stipulato tra una società del gruppo Terna e Rete Rinnovabile s.r.l., formalmente qualificato come contratto di affitto, come concessione di un diritto reale di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico, con conseguente richiesta di imposte di registro, ipotecaria e catastale. La società ha impugnato l’atto davanti al giudice tributario, deducendo difetto di motivazione e contestando la riqualificazione. La CTR ha confermato l’annullamento, ritenendo coerente il nomen iuris di affitto/locazione alla luce del complesso delle clausole. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 20 e 52 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che l’avviso era sufficientemente motivato; 2) violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 952, 953, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., censurando la qualificazione del contratto come affitto/locazione e non come superficie, in ragione delle clausole che attribuivano lo ius aedificandi, regolavano gli obblighi di manutenzione e prevedevano il trasferimento finale della proprietà dei manufatti.
La decisione
La Corte non esamina nel merito i due motivi perché prende atto della rinuncia al ricorso depositata dall’Agenzia delle Entrate. Richiamata la disciplina della rappresentanza dell’Avvocatura dello Stato e la validità della rinuncia, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e compensa le spese, rilevando altresì che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di sopravvenuta causa di inammissibilità/estinzione dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È la norma invocata per la riqualificazione dell’atto ai fini dell’imposta di registro; nel ricorso l’Agenzia sosteneva che il giudice di merito l’avesse applicata erroneamente, mentre la sentenza non decide nel merito per intervenuta rinuncia.
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dal primo motivo come norma violata in relazione alla motivazione dell’avviso di liquidazione.
art. 952 c.c.
Richiamato nel secondo motivo come norma utile a distinguere la concessione del diritto di superficie dalla locazione/affitto.
art. 953 c.c.
Richiamato nel secondo motivo per il principio dell’accessione della proprietà della costruzione al suolo alla scadenza del diritto reale di superficie.
art. 1571 c.c.
Richiamato nel secondo motivo per la nozione di locazione/affitto come godimento del bene dietro corrispettivo.
art. 1576 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di obblighi del locatore e disciplina del rapporto di locazione.
art. 1587 c.c.
Richiamato nel secondo motivo per gli obblighi del conduttore nell’uso della cosa locata.
art. 1590 c.c.
Richiamato nel secondo motivo per l’obbligo di restituzione e rimozione delle addizioni del conduttore, salvo diversa regolazione.
art. 1615 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione all’affitto e al godimento del bene produttivo.
art. 72 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
È richiamato per affermare che le Agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
art. 43 r.d. 30 ottobre 1993, n. 6111
È richiamato quale base del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato davanti alle giurisdizioni.
art. 390 c.p.c.
È richiamato per affermare che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo.
art. 391 c.p.c.
È richiamato per la disciplina degli effetti della rinuncia e per la compensazione delle spese in caso di adesione della controparte.
art. 391, comma 4, c.p.c.
È richiamato per escludere la pronuncia sulle spese quando vi è adesione della controparte alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio, con conseguente arresto della decisione sul merito delle censure.
- Quando la parte resistente aderisce alla rinuncia, il giudice può non provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
- Nel caso di sopravvenuta estinzione del giudizio di legittimità dopo la proposizione del ricorso, non opera il raddoppio del contributo unificato.
- Gli avvocati dell’Avvocatura dello Stato, nell’esercizio del patrocinio delle Agenzie fiscali, operano in un rapporto di immedesimazione organica e sono fungibili tra loro, sicché la validità dell’atto processuale non dipende dalla coincidenza tra redattore e sottoscrittore, purché sia spesa la qualità professionale abilitante.
- Ai fini dell’inquadramento fiscale di un atto, la qualificazione negoziale invocata in ricorso viene discussa in relazione al contenuto delle clausole e alla distinzione tra godimento del bene e concessione di un diritto reale di superficie; tuttavia tale profilo resta non deciso nel caso concreto per l’intervenuta rinuncia.
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