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Sentenza

Sentenza del 22/07/2021 n. 20969 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che, dopo aver annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società Bakxos s.a.s. per difetto di notifica, ha annullato anche l'avviso di accertamento nei confronti del socio L.M.G. applicando il principio di unitarietà dell'accertamento per le società di persone. L'Agenzia deduceva la violazione del contraddittorio e la mancata integrazione tra società e soci (litisconsorzio necessario).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (assorbendo il secondo), ritenendo sussistente un litisconsorzio necessario tra società e soci quando la controversia concerne elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria. Poiché il giudizio di merito si è svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, ne è stata dichiarata la nullità assoluta dell'intero processo; le sentenze di merito sono annullate e la causa è rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che dovrà provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Invocato come titolo di gravame per vizio di motivazione e falsa applicazione di norme di diritto (violazione del contraddittorio).

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio del contraddittorio; la Corte rileva la violazione per mancata partecipazione/integrazione dei soggetti necessari.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1

    Norma procedurale sul contraddittorio nel processo tributario richiamata per sottolineare l'obbligo di partecipazione delle parti interessate.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    Richiamato per il principio di unitarietà dell'accertamento nelle società di persone: i redditi vengono imputati ai soci proporzionalmente alla quota, con riflessi sulla necessità di litisconsorzio tra società e soci.

  • Cass. Sezioni Unite, 4 giugno 2008, n. 14815

    Cass., SS.UU., 4 giugno 2008, n. 14815

    Giurisprudenza di riferimento che afferma l'inscindibilità del ricorso quando riguarda l'accertamento relativo a società di persone e soci, salvo questioni esclusivamente personali dei singoli soci.

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. con mod. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamata solo in ordine alle modalità di fissazione dell'udienza pubblica nelle procedure di discussione; non incide sul principio sostanziale deciso.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento riguarda società di persone e i redditi sono imputati ai soci in base all'art. 5 TUIR, la controversia coinvolge normalmente sia la società sia i soci: si configura un litisconsorzio necessario originario.
  • Se il giudizio viene celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari (es. società e tutti i soci interessati), il processo è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado e con conseguente annullamento delle pronunce.
  • L'annullamento dell'avviso nei confronti della società (per esempio per difetto di notifica) non determina automaticamente la sorte degli avvisi nei confronti dei soci se non è stata assicurata la partecipazione di tutti i soggetti necessari al processo; l'autorità giudicante deve integrare il contraddittorio o riunire le controversie.
  • In casi analoghi l'amministrazione finanziaria dovrebbe curare la tempestiva riunificazione delle controversie o la corretta notificazione ai soggetti dovuti; il contribuente/socio che solleva questioni personali deve specificarle per sottrarsi al principio di unitarietà.
  • In sede difensiva, chiedere l'integrazione del contraddittorio, la riunione delle controversie o evidenziare questioni personali dei singoli soci sono strumenti essenziali per evitare la nullità o per ottenere decisioni favorevoli.

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