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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29693/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del diniego di convalida dell'arresto per detenzione di stupefacenti (circa 5,3 g di cocaina e 94,4 g di hashish) e per il materiale per il confezionamento rinvenuto. Il PM deduce violazione dell'art. 391, comma 4, c.p.p. e vizio di motivazione: al momento della convalida mancavano gli esiti completi degli accertamenti chimici sulla purezza (che avrebbero potuto dimostrare elevato numero di dosi ricavabili), ma i narco-test avevano già confermato la natura delle sostanze; il GIP avrebbe qualificato prematuramente il fatto come di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) senza considerare elementi indicativi di destinazione allo spaccio (quantitativi, ritagli/bustine simili rinvenute in abitazione, risposte poco plausibili dell'arrestato) e avrebbe posto rilievo eccessivo su età, incensuratezza e assenza di denaro.

La decisione

Il ricorso del Pubblico Ministero è stato accolto. La corte ha ritenuto che il GIP si fosse spinto oltre il limite del controllo di ragionevolezza spettante alla convalida, sostituendo la propria valutazione del fatto a quella della polizia giudiziaria. Ha ritenuto che, allo stato degli elementi disponibili al momento dell'arresto (quantitativi di più sostanze, risposte poco plausibili, ritagli/bustine corrispondenti rinvenuti in casa), fosse ragionevole la valutazione della polizia che giustificava l'arresto. L'ordinanza di non convalida è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 391 cod. proc. pen.

    art. 391, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto violato il limite di ragionevolezza del sindacato giudiziale sul provvedimento di convalida; il ricorso per violazione di tale norma è stato ritenuto fondato perché il GIP è andato oltre il controllo consentito.

  • d.P.R. 309/1990 (legge stupefacenti)

    art. 73, comma 1-bis e comma 5, d.P.R. 309/1990

    La norma distingue tra detenzione per uso personale e per spaccio, con la previsione del fatto di lieve entità. La Corte ha osservato che la qualificazione come fatto di lieve entità non può basarsi solo su criteri formali (peso) quando sussistono elementi concreti che fanno ritenere possibile la destinazione allo spaccio.

  • art. 381 cod. proc. pen.

    art. 381, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamata nel provvedimento impugnato come riferimento per i presupposti che il GIP avrebbe ritenuto assenti; la Corte ha considerato che il GIP ha omesso di valutare in modo ragionevole gli elementi disponibili che potevano giustificare l'arresto in flagranza.

  • artt. 380 e 381 cod. proc. pen.

    artt. 380 e 381 cod. proc. pen.

    Norme richiamate per definire i reati e le ipotesi di arresto; la Corte ricorda che il controllo di convalida si svolge in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di reati richiamati da tali articoli.

  • art. 386 e art. 390 cod. proc. pen.

    art. 386, comma terzo e art. 390, comma primo, cod. proc. pen.

    Richiamate come limiti procedurali e temporali che il giudice deve osservare in sede di convalida; il sindacato del giudice si esercita entro questi confini e con il metro della ragionevolezza sulle circostanze presenti al momento dell'arresto.

Massime di principio

  • Il giudice della convalida dell'arresto esercita un controllo di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria rispetto agli elementi disponibili al momento dell'arresto; non può sostituirsi all'autorità investigativa nel valutare la responsabilità penale.
  • La qualificazione della detenzione come 'uso personale' o come finalizzata allo spaccio non può fondarsi esclusivamente sul dato ponderale: vanno considerati anche elementi circostanziali (più specie di droga, materiale per il confezionamento, ritagli/bustine, risposte incongruenti, evidenze domiciliari).
  • Assenza di denaro, giovane età, incensuratezza o comportamento non ostile non impediscono di per sé la convalida dell'arresto se sussistono altri indizi oggettivi indicativi di destinazione allo spaccio.
  • La mancanza al momento della convalida degli esiti analitici completi sulla purezza non esclude automaticamente la convalida: la possibile elevata purezza e il conseguente numero di dosi ricavabili sono elementi che rafforzano l'ipotesi di spaccio ma non sono gli unici elementi valutabili.
  • Il pubblico ministero può impugnare l'ordinanza di non convalida; se il riesame riguarda esclusivamente la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e la fase è ormai perimata, la Corte può annullare senza rinvio.

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