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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11778/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni dipendenti di una società ferroviaria avevano ottenuto in primo e secondo grado l’accertamento del diritto a includere, nella retribuzione dovuta durante il periodo feriale, varie indennità previste dalla contrattazione collettiva (tra cui indennità di trasferta e diaria ridotta, percorrenza, duplici mansioni, fuori nastro, guida 1 e 2 e autosnodato), con condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive non prescritte. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha contestato, in sintesi, l’applicazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e della giurisprudenza CGUE sulla retribuzione feriale; ha dedotto violazione dell’onere della prova e dell’art. 115 c.p.c.; ha invocato l’interpretazione dei contratti aziendali e dei CCNL applicabili per escludere l’inclusione delle indennità; ha sostenuto che l’autonomia collettiva disciplina la struttura della retribuzione e che non esiste nel diritto interno un principio di onnicomprensività; ha infine lamentato che la decisione avesse esteso il ricalcolo anche oltre la misura minima di quattro settimane di ferie garantite dal diritto europeo. La Corte ha ritenuto infondati i primi sei motivi e inammissibile il settimo per novità della questione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse conforme ai principi consolidati in tema di retribuzione feriale secondo il diritto dell’Unione e la giurisprudenza di legittimità: la retribuzione delle ferie deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, comprendendo anche emolumenti collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, così da non disincentivare l’esercizio del diritto alle ferie. Le censure della società sono state dichiarate non idonee a scalfire tale impostazione; il settimo motivo è stato reputato inammissibile perché nuovo, non risultando dimostrato che la questione del numero di giorni di ferie fosse stata devoluta al giudice d’appello. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e anche al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l’ampiezza della nozione di retribuzione feriale; la Corte ribadisce che la disciplina delle ferie va letta in coerenza con la tutela del riposo effettivo del lavoratore.

  • art. 2109 c.c.

    richiamato quale base interna del diritto alle ferie e della relativa disciplina retributiva.

  • d.lgs. n. 66/2003

    richiamato in relazione alla disciplina nazionale dell’orario di lavoro e delle ferie, da coordinare con il diritto UE.

  • art. 7 della Direttiva 2003/88/CE

    la retribuzione feriale deve assicurare al lavoratore un livello sostanzialmente equiparabile a quello ordinario, per non disincentivare l’esercizio del diritto alle ferie.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il mancato assolvimento dell’onere probatorio in ordine ai presupposti dell’inclusione delle indennità nella retribuzione feriale.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione del materiale probatorio e l’affermazione dei fatti posti a base della decisione.

  • artt. 1362 c.c. e 1363 c.c.

    invocati per l’interpretazione degli accordi aziendali e della contrattazione collettiva disciplinanti le indennità.

  • artt. 20 e 21 CCNL 23 luglio 1976

    invocati dalla ricorrente per escludere l’inclusione di talune indennità nel trattamento feriale.

  • CCNL 12 marzo 1980

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la struttura della retribuzione fosse regolata dalla contrattazione collettiva.

  • art. 12 CCNL 27 novembre 2000

    richiamato a sostegno della tesi secondo cui non esisterebbe un principio generale di onnicomprensività della retribuzione.

  • art. 10, comma 1, CCNL 12 marzo 1980

    richiamato in relazione al limite del computo della retribuzione feriale.

  • art. 5 CCNL 27 novembre 2000

    richiamato in relazione al computo della retribuzione feriale e alla sua base contrattuale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la definizione anticipata e la trattazione in camera di consiglio sono avvenute secondo tale rito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    è stato instaurato il procedimento camerale ai sensi di tale norma.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna aggravata prevista dalla norma.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità analoghi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve essere sostanzialmente equiparabile alla retribuzione ordinaria, includendo anche emolumenti collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione sarebbe idonea a dissuadere dall’esercizio del diritto alle ferie.
  • L’interpretazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE fornita dalla Corte di giustizia è vincolante per il giudice nazionale e orienta la lettura della disciplina interna e della contrattazione collettiva in materia di ferie retribuite.
  • La disciplina collettiva della struttura della retribuzione non può essere interpretata in modo da comprimere il nucleo minimo di tutela garantito dal diritto dell’Unione in materia di ferie annuali retribuite.
  • In cassazione è inammissibile la censura che introduca una questione nuova, se non risulta che essa sia stata devoluta al giudice d’appello.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta di rigetto ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare la disciplina della condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri processuali previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniOrario di lavoro e ferie
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaNullità

Testo integrale

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