Sentenza n. 8574/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento: - della nota del Gestore dei servizi energetici – G.S.E. S.p.A., prot. n. GSEWEB/P20200181996 del 2 aprile 2020, avente a oggetto “richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata GTG501 e sita in Contrada Marcellino, Augusta (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D. Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l’accesso al regime di sostegno previsto per il DM 5 settembre 2011 – produzione anno 2017”; - della nota del Gestore dei servizi energetici – G.S.E. S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20190324220 del 24 luglio 2019 avente a oggetto “richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata GTG501 e sita in Contrada Marcellino, Augusta (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D. Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l’accesso al regime di sostegno previsto per il DM 5 settembre 2011 – produzione anno 2017. Preavviso di rigetto”; - di ogni altro atto, preordinato, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del GSE che ha riconosciuto parzialmente la qualifica di cogenerativa ad alto rendimento dell’unità GTG501 e ha quantificato i Certificati Bianchi spettanti per la produzione 2017, nonché il precedente preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota del GSE nella parte in cui, pur riconoscendo l’unità come cogenerativa ad alto rendimento e attribuendo 22.506 Certificati Bianchi, non ha riconosciuto ulteriori circa 1.500 certificati. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 20/2007, dei decreti ministeriali 4 agosto 2011 e 5 settembre 2011 e delle Linee guida CAR, nonché violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione. Ha contestato la qualificazione dei flussi di calore provenienti dagli impianti FCC e VPS2 come energia di alimentazione interna ai confini dell’unità di cogenerazione, sostenendo che tali flussi non producessero energia elettrica o meccanica e non potessero essere contabilizzati come energia primaria del combustibile. In subordine, ha sostenuto che il calore prelevato da tali correnti dovesse essere contabilizzato come calore utile cogenerato. Con il secondo motivo ha contestato il criterio utilizzato dal GSE per determinare il calore utile relativo al vapore impiegato per il riscaldamento di sei edifici. Secondo la ricorrente, il vapore sarebbe rimasto nel proprio circuito e avrebbe riscaldato, tramite scambiatori, l’acqua destinata agli edifici, sicché sarebbe stato applicabile il criterio relativo al vapore e all’entalpia delle condense previsto dal paragrafo 2.3.1 delle Linee guida, anziché quello relativo all’acqua calda in circuito chiuso previsto dal paragrafo 2.3.3.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto attendibile la ricostruzione tecnica del GSE secondo cui i flussi di calore provenienti dagli impianti FCC e VPS2 sono interni ai confini dell’unità di cogenerazione, poiché preriscaldano l’acqua demineralizzata inviata ai degasatori e successivamente ai generatori di vapore a recupero; il vapore così prodotto evolve nelle turbine, contribuendo alla produzione combinata di energia elettrica e calore. Tali flussi devono quindi essere inclusi nel calcolo dell’energia di alimentazione F. Tuttavia, non costituiscono né calore cogenerato né calore utile, poiché derivano dal combustibile consumato negli impianti FCC e VPS2 e il calore destinato al degasaggio rientra nei consumi interni dell’impianto, esclusi dal calcolo dell’HCHP. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che, nel caso concreto, il vapore trasferisce calore all’acqua mediante scambiatori e l’acqua calda viene poi distribuita attraverso un circuito chiuso ai ventilconvettori. L’utilizzo finale è pertanto effettuato sotto forma di acqua calda e non direttamente sotto forma di vapore; gli scambiatori devono essere inclusi nei confini dell’unità di cogenerazione e il calore utile deve essere calcolato sulla base della differenza tra temperatura di mandata e di ritorno dell’acqua, secondo il paragrafo 2.3.3 delle Linee guida. Poiché mancava un’idonea strumentazione di misura, il GSE ha legittimamente escluso l’intera quantità di energia associata al vapore utilizzato in modo non diretto. Il TAR ha inoltre ritenuto che le valutazioni del GSE fossero espressione di discrezionalità tecnica, adeguatamente motivate e non affette da macroscopica erroneità, irragionevolezza o illogicità, senza che il giudice potesse sostituirvi una diversa valutazione tecnica. Spese compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
d.lgs. 20/2007
Disciplina il riconoscimento della cogenerazione ad alto rendimento e i relativi presupposti, inclusa la determinazione dell’energia e del calore rilevanti ai fini dell’incentivo.
D.M. 4 agosto 2011
Richiamato quale decreto applicabile alla qualificazione e al calcolo degli elementi rilevanti per la cogenerazione ad alto rendimento.
D.M. 5 settembre 2011
Disciplina il regime di sostegno mediante Certificati Bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento del GSE.
paragrafo 2.1.4 delle Linee guida CAR
La rappresentazione dell’unità di cogenerazione e dei relativi confini comprende i flussi di energia termica da processo diretti al sistema di produzione del vapore.
paragrafo 2.2.2 delle Linee guida CAR
I flussi di calore provenienti da processi esterni, ma ricadenti nei confini dell’unità di cogenerazione, devono essere inclusi nel calcolo dell’energia di alimentazione F.
paragrafo 2.3 delle Linee guida CAR
Non costituisce calore utile: [...] Il calore utilizzato per i consumi interni dell’impianto quale il calore contenuto nelle correnti inviate al degasatore, [...] e comunque tutto il calore finalizzato alla produzione di energia dell’impianto di cogenerazione.
Il calore destinato ai consumi interni e alla produzione dell’energia dell’impianto non è calore utile e non può essere incluso nel parametro HCHP.
paragrafo 2.3.1 delle Linee guida CAR
...viste le incertezze e le difficoltà nel determinare il corretto valore entalpico della condensa, si è ritenuto pertanto di adottare un criterio convenzionale assumendo un valore dell’entalpia delle condense di rientro nei confini dell’impianto di cogenerazione pari a quella dell’acqua a 15°C e 1,013 bar a....
Il criterio convenzionale dell’entalpia dell’acqua a 15°C e 1,013 bar si applica al calore fornito direttamente sotto forma di vapore, ma non ai sistemi chiusi nei quali il vapore trasferisce il calore all’acqua.
paragrafo 2.3.2.2 delle Linee guida CAR
Il calore inviato all’impianto di degassaggio è un elemento costante comune agli impianti di produzione di energia elettrica siano essi di cogenerativi o non cogenerativi e non costituisce calore utile in quanto facente parte dei consumi interni dell’impianto (cfr. par.2.3).
Il calore inviato al degasatore costituisce consumo interno dell’impianto e non calore utile.
paragrafo 2.3.3 delle Linee guida CAR
L’energia termica utile può essere somministrata sotto forma di acqua calda o altri fluidi per fornire calore a un processo o a uso riscaldamento per civili abitazioni. In questi casi è necessario misurare, oltre alla portata del fluido, la temperatura di mandata e di ritorno dal sistema di scambio termico che definisce i confini dell’impianto di cogenerazione.
Quando il calore è fornito mediante acqua calda in un circuito chiuso, il calore utile deve essere determinato misurando portata e temperature di mandata e ritorno; in assenza di idonea strumentazione, la relativa energia non può essere contabilizzata.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della cogenerazione ad alto rendimento, i flussi di calore provenienti da impianti esterni che preriscaldano l’acqua destinata ai generatori di vapore dell’unità di cogenerazione ricadono nei confini dell’unità e devono essere inclusi nel calcolo dell’energia di alimentazione, anche se non sono generati dall’impianto cogenerativo.
- Il calore proveniente da processi esterni e destinato al degasaggio o, comunque, ai consumi interni e alla produzione dell’energia dell’impianto di cogenerazione non costituisce né calore cogenerato né calore utile e non può essere incluso nel parametro rilevante per il calcolo degli incentivi.
- Quando il vapore trasferisce energia termica all’acqua mediante scambiatori e l’acqua calda viene distribuita alle utenze attraverso un circuito chiuso, l’utilizzo finale del calore è costituito dall’acqua calda; il calcolo del calore utile deve quindi basarsi sulla portata e sulla differenza tra temperatura di mandata e di ritorno dell’acqua, anziché sul criterio convenzionale dell’entalpia delle condense del vapore utilizzato direttamente.
- In assenza di idonea strumentazione di misura della quota di energia termica fornita mediante un circuito chiuso di acqua calda, il GSE può escludere dal calcolo incentivante l’intera quantità di energia non adeguatamente contabilizzabile.
- Le valutazioni tecniche del GSE in materia di qualificazione degli impianti e determinazione delle grandezze energetiche rilevanti sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per manifesta erroneità, irragionevolezza, illogicità o travisamento, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella tecnica dell’amministrazione quando quest’ultima sia adeguatamente istruita e motivata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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