Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47499/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente contestava: 1) la mancanza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore Carmelo Porto e la presunta errata/illogica interpretazione delle intercettazioni, sostenendo che tali elementi non potevano fondare la misura cautelare; 2) l'erronea configurazione dell'aggravante del carattere armato dell'associazione, in assenza di elementi concreti sulla disponibilità di armi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la richiesta sollevasse valutazioni di fatto e una ricostruzione alternativa del materiale probatorio non ammesse in sede di legittimità, atteso che il giudice del riesame aveva fornito una motivazione congrua e logica valorizzando dichiarazioni del collaboratore e riscontri delle intercettazioni. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto irrilevante l'impugnazione dell'aggravante ai fini della legittimità della misura cautelare (mancanza di interesse), essendo tale contestazione attinente solo alla quantificazione della pena e non all'an o al quomodo della cautela. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame delle misure cautelari da parte del Tribunale; qui la norma è la base procedurale per l'ordinanza confermativa impugnata.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Definisce il reato di associazione di tipo mafioso, contestato al ricorrente; la qualificazione mafiosa è centrale per l'applicazione della misura cautelare.

  • art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)

    Prevede modalità speciali (remote/semplificate) per lo svolgimento delle udienze in camera di consiglio, norme applicate alla trattazione del procedimento.

  • art. 7 decreto-legge 23/07/2021 n.105 (conv. L. 16/09/2021 n.126)

    Proroga gli effetti delle disposizioni emergenziali sulle modalità di svolgimento delle udienze; rilevante per la regolarità della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla 'presunzione relativa' evocata nella sentenza: la contestazione dell'aggravante non incide sull'operatività di tale presunzione ai fini della cautela, secondo la Corte.

  • artt. 303, commi 1 e 4, e 304 cod. proc. pen.

    Norme che regolano limiti e termini della durata della custodia cautelare; la Corte osserva che la contestazione dell'aggravante non modifica il limite edittale massimo e quindi non incide sui termini di durata della misura cautelare.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione avverso misure 'de libertate' il controllo si limita alla congruenza e coerenza logica della motivazione: non è consentita una riesamina dei fatti o una rivalutazione della prova se la motivazione del giudice di merito è adeguata e priva di errori logici.
  • Le critiche all'attendibilità di collaboratori di giustizia o all'interpretazione delle intercettazioni sono, per lo più, questioni di fatto riservate al giudice di merito; la cassazione interviene solo se emerge manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • Impugnare in cassazione solo la sussistenza di un'aggravante (es. carattere armato dell'associazione) è spesso inammissibile per carenza di interesse se tale aggravante non incide sulla legittimità della misura cautelare né sui limiti di durata della stessa.
  • Un precedente giudizio assolutorio o diverso esito processuale riferito a un periodo temporale limitato non impedisce l'adozione o il mantenimento di misure cautelari per fatti o periodi distinti: il principio del bis in idem non si applica quando l'oggetto temporale delle contestazioni è diverso.
  • Ricorsi manifestamente infondati o diretti a una nuova valutazione del materiale probatorio possono comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.