Sentenza n. 2900/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 20 giugno 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 20 giugno 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, nonostante la scadenza dei termini per la conclusione del procedimento, evidenziando anche l’impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza che, alla data della decisione, risultasse adottato un provvedimento espresso o formulata una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e decorso del termine per provvedere senza adozione di una decisione. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia della disciplina speciale dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007. Tale disposizione prevede che l’autorità accerti entro trenta giorni la completezza della documentazione e adotti il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo non avrebbe potuto superare quattro mesi. In assenza di richieste di integrazione e di qualsiasi provvedimento, il Ministero è stato condannato a pronunciarsi espressamente entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro i successivi 90 giorni e senza compenso. Nell’esercizio del potere, Amministrazione e commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi affermati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
Il decorso del termine per la conclusione del procedimento, in assenza di un provvedimento espresso, contribuisce a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiederne l’integrazione.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale fase di integrazione, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e il decorso del termine normativamente previsto senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento dell’amministrazione e a fondare l’azione avverso il silenzio.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; anche in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo non può superare quattro mesi.
- Il giudice che accerta il silenzio-inadempimento può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Nel procedimento di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in un altro Stato membro, l’amministrazione e il commissario ad acta devono esercitare il potere conformandosi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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