Cassazione Civile, Sentenza n. 36295/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguarda il pagamento di competenze professionali per progettazione e direzione lavori. Il committente (Stella) aveva opposto il decreto ingiuntivo deducendo inadempimento del professionista: nella documentazione e nella relazione per la DIA erano indicati dati catastali e una concessione in sanatoria riferiti a un immobile diverso (sub 10 invece di sub 11, civico 95 invece di 93) e la mancata indicazione dell'abusività della veranda. In primo grado l'opposizione venne respinta; in appello Stella ottenne l'accoglimento e la revoca del decreto. Giancristofaro impugnò in Cassazione sollevando quattro motivi: (1) inversione dell'onere della prova (art.2697 c.c. e art.1460 c.c.); (2) violazione dell'obbligo di buona fede (art.1375 c.c.) perché l'eccezione di inadempimento sarebbe stata sollevata dopo avere fruito della prestazione; (3) carenza di motivazione sull'incidenza dell'inadempimento sull'entità della prestazione e sul beneficio fruito dal committente (art.132 c.c.); (4) mancato riconoscimento di un corrispettivo anche a titolo di arricchimento senza causa (artt. 2041/2042 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo e ha accolto il secondo e il quarto motivo in parte (in realtà ha rigettato il terzo e il primo e ha accolto il secondo ed il quarto indicati nel ricorso). In particolare: la Cassazione ha ritenuto infondato il rilievo relativo all'inversione dell'onere della prova, confermando che il committente aveva fornito elementi di inadempimento e ricordando l'obbligo del professionista di verificare la corrispondenza urbanistica/catastale; ha invece censurato la Corte d'appello per avere omesso una valutazione sulla buona fede dell'eccezione di inadempimento e sulla proporzionalità tra l'inadempimento del professionista e il rifiuto integrale del committente di pagare; la sentenza d'appello è stata cassata limitatamente a tali profili e la causa è stata rimessa alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione perché verifichi, conformemente ai principi di diritto indicati dalla Cassazione, l'effettiva proporzionalità dei rispettivi inadempimenti, l'incidenza dell'inadempimento sull'utilità della prestazione e se l'eccezione sia stata sollevata in buona fede (anche valutando il momento in cui il rifiuto è stato comunicato alla controparte). Quanto alla pretesa per arricchimento senza causa, la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il carattere residuale dell'azione di arricchimento quando esistano azioni tipiche contrattuali.
Norme richiamate
art.1460 c.c.
Regola l'eccezione di inadempimento (exceptio non adimpleti contractus): legittima la sospensione dell'adempimento propria della parte adempiente finché l'altra non adempia o non offra di adempiere; ha natura sospensiva e richiede che il rifiuto non sia contrario alla buona fede. La Corte ha richiamato la necessità di verificare proporzionalità tra gli inadempimenti e la buona fede oggettiva dell'eccezione.
art.1375 c.c.
Principio della buona fede nell'esecuzione del contratto: la Corte ha ritenuto necessario valutare se il rifiuto del committente fosse conforme alla buona fede oggettiva, considerando le circostanze e il momento in cui l'eccezione è stata sollevata.
art.132 c.c.
Principio di correttezza e motivazione delle decisioni circa la quantificazione e l'incidenza dell'inadempimento sull'entità della prestazione: la Corte ha censurato la mancanza di motivazione della Corte d'appello sul rapporto di proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti e sul beneficio effettivamente fruito dal committente.
art.2697 c.c.
Riparto dell'onere della prova: la Suprema Corte ha richiamato la regola secondo cui il creditore deve provare la fonte del diritto e l'esistenza del credito, mentre il debitore che eccepisce l'inadempimento deve provare l'adempimento altrui. La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo a una presunta inversione dell'onere della prova.
art.3, comma 60 della L. 23.12.1966 n.662
Norma richiamata in relazione alla relazione tecnica di asseverazione per la DIA: la Corte ha sottolineato che tale relazione ha natura certificatoria dello stato dei luoghi e che il professionista ha l'obbligo di verificarne la corrispondenza con la situazione effettiva.
art.360 c.p.c. (comma 1, nn.3 e 4)
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha esaminato i motivi invocati ai sensi di tali previsioni e ha deciso per l'accoglimento parziale del ricorso.
artt. 2041/2042 c.c. (arricchimento senza causa)
La Corte ha richiamato la natura residuale dell'azione di arricchimento senza causa, affermando che non è proponibile quando esistono azioni tipiche contrattuali; perciò non è stata riconosciuta la pretesa alternativa di corrispettivo a titolo di arricchimento.
Massime di principio
- Nel rapporto professionista‑committente il professionista ha l'obbligo di verificare la corrispondenza tra documentazione (urbanistica e catastale) e stato di fatto dell'immobile: omissioni rilevanti possono integrare inadempimento anche per colpa lieve.
- L'eccezione di inadempimento (art.1460 c.c.) ha natura sospensiva: non libera automaticamente dalla prestazione ma legittima la sospensione del pagamento fino a che l'altra parte non adempia o non offra di adempiere.
- Prima di accogliere l'eccezione di inadempimento il giudice deve valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti e l'incidenza degli stessi sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in termini oggettivi e non soggettivi.
- La buona fede rilevante per l'eccezione è quella oggettiva (condotta corretta secondo un criterio comune): il giudice deve accertare se il rifiuto di adempiere sia giustificato alla luce delle circostanze e dell'interesse perseguito.
- Il momento in cui l'eccezione viene sollevata è significativo: sollevare la difesa solo in sede giudiziale, senza aver precedentemente informato o tentato di far valere il vizio, può rilevare negativamente nella valutazione della buona fede.
- Il creditore che chiede un decreto ingiuntivo deve comunque dimostrare l'esistenza del credito e l'effettivo espletamento della prestazione; il debitore che eccepisce l'inadempimento deve fornire elementi sull'inadempimento altrui e il giudice valuterà proporzionalità e buona fede.
- L'azione per arricchimento senza causa è residuale: quando esiste una pretesa contrattuale tipica adeguata, non è normalmente consentito ottenere un corrispettivo alternativo a titolo di arricchimento.
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