Cassazione Penale, Sentenza n. 31228/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Venezia che ha rigettato l'istanza di riesame e confermato l'obbligo di dimora disposto dal GIP di Padova (19.12.2022). Il ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale avrebbe confuso le imputazioni con le esigenze cautelari e omesso la motivazione richiesta (richiamando l'art. 273 lett. c) c.p.p.) in ordine alla indicazione delle specifiche modalità del fatto, ai profili della personalità e alla valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi (mancato rispetto dei requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.). Ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato gli elementi specifici posti a fondamento delle doglianze e abbia in realtà sollecitato una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva fornito ampia, logica e coerente motivazione sull'esistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione, fondato su elementi quali i precedenti penali, il ruolo rilevante dell'indagato nell'organizzazione (accesso alla ditta BF usata per occultare la droga) e la persistenza nel tempo degli illeciti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 273 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente quale parametro che imporrebbe l'indicazione di specifiche modalità del fatto e profili della personalità; la Corte segnala però che l'analisi compiuta è congruamente ancorata ai criteri applicabili (vedasi art. 274) e non accoglie la censura formulata.
art. 274, co. 1, lett. c) c.p.p.
Norma applicata dal Tribunale per fondare le esigenze cautelari: richiede la valutazione dell'esistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato, valutando elementi concreti correlati alla personalità dell'indagato e alle modalità del fatto.
art. 581, co. 1, lett. c) c.p.p.
Stabilisce i requisiti formali del ricorso per cassazione (specificità delle censure); la loro omissione determina l'inammissibilità per genericità/aspecificità.
art. 606 c.p.p.
Delimita le ragioni di impugnazione ammesse in Cassazione: vieta di trasformare censure formali in richieste di rivalutazione del merito, che resta riservata al giudice di merito.
art. 591, co. 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato quale base normativa per dichiarare inammissibile un ricorso per aspecificità delle doglianze rispetto alla decisione impugnata.
art. 280 c.p.p.
La Corte osserva che la motivazione del giudice di merito non è affetta da manifesta illogicità e rispetta i canoni richiesti dall'art. 280 (motivazione delle decisioni).
Massime di principio
- In Cassazione i ricorsi contro misure cautelari devono indicare con precisione i profili di illegittimità (fatti e norme) e gli elementi probatori che si ritiene siano stati valutati erroneamente; la genericità comporta inammissibilità.
- Non è consentita in sede di legittimità una rivalutazione del merito delle risultanze probatorie: va dimostrato un vizio di diritto o una manifesta illogicità della motivazione, non semplicemente proposta una diversa valutazione.
- Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) occorre dimostrare che il giudice non ha valutato elementi rilevanti o che la valutazione è contraddittoria o manifestamente illogica; richiamare provvedimenti diversi per connettere ragioni alternative non è sufficiente.
- La dovuta motivazione del giudice deve collegare le esigenze cautelari a elementi concreti (ruolo nell'associazione, precedenti, modalità e persistenza della condotta); le censure devono confrontarsi specificamente con tali argomentazioni.
- Se vi sono cambiamenti sopravvenuti (es. revoca della misura in procedimento connesso) vanno documentati e motivati come elementi idonei a incidere sull'attualità del pericolo; la mera rappresentazione di fatti analoghi già valutati non basta.
- Quando si impugna una misura cautelare, è strategico indicare precise omissioni o errori di diritto (ad es. errata applicazione dell'articolo pertinente) e produrre elementi nuovi o dimostrare l'insussistenza degli elementi che il giudice ha indicato come fondanti la misura.
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