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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31228/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Venezia che ha rigettato l'istanza di riesame e confermato l'obbligo di dimora disposto dal GIP di Padova (19.12.2022). Il ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale avrebbe confuso le imputazioni con le esigenze cautelari e omesso la motivazione richiesta (richiamando l'art. 273 lett. c) c.p.p.) in ordine alla indicazione delle specifiche modalità del fatto, ai profili della personalità e alla valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi (mancato rispetto dei requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.). Ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato gli elementi specifici posti a fondamento delle doglianze e abbia in realtà sollecitato una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva fornito ampia, logica e coerente motivazione sull'esistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione, fondato su elementi quali i precedenti penali, il ruolo rilevante dell'indagato nell'organizzazione (accesso alla ditta BF usata per occultare la droga) e la persistenza nel tempo degli illeciti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro che imporrebbe l'indicazione di specifiche modalità del fatto e profili della personalità; la Corte segnala però che l'analisi compiuta è congruamente ancorata ai criteri applicabili (vedasi art. 274) e non accoglie la censura formulata.

  • art. 274, co. 1, lett. c) c.p.p.

    Norma applicata dal Tribunale per fondare le esigenze cautelari: richiede la valutazione dell'esistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato, valutando elementi concreti correlati alla personalità dell'indagato e alle modalità del fatto.

  • art. 581, co. 1, lett. c) c.p.p.

    Stabilisce i requisiti formali del ricorso per cassazione (specificità delle censure); la loro omissione determina l'inammissibilità per genericità/aspecificità.

  • art. 606 c.p.p.

    Delimita le ragioni di impugnazione ammesse in Cassazione: vieta di trasformare censure formali in richieste di rivalutazione del merito, che resta riservata al giudice di merito.

  • art. 591, co. 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato quale base normativa per dichiarare inammissibile un ricorso per aspecificità delle doglianze rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 280 c.p.p.

    La Corte osserva che la motivazione del giudice di merito non è affetta da manifesta illogicità e rispetta i canoni richiesti dall'art. 280 (motivazione delle decisioni).

Massime di principio

  • In Cassazione i ricorsi contro misure cautelari devono indicare con precisione i profili di illegittimità (fatti e norme) e gli elementi probatori che si ritiene siano stati valutati erroneamente; la genericità comporta inammissibilità.
  • Non è consentita in sede di legittimità una rivalutazione del merito delle risultanze probatorie: va dimostrato un vizio di diritto o una manifesta illogicità della motivazione, non semplicemente proposta una diversa valutazione.
  • Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) occorre dimostrare che il giudice non ha valutato elementi rilevanti o che la valutazione è contraddittoria o manifestamente illogica; richiamare provvedimenti diversi per connettere ragioni alternative non è sufficiente.
  • La dovuta motivazione del giudice deve collegare le esigenze cautelari a elementi concreti (ruolo nell'associazione, precedenti, modalità e persistenza della condotta); le censure devono confrontarsi specificamente con tali argomentazioni.
  • Se vi sono cambiamenti sopravvenuti (es. revoca della misura in procedimento connesso) vanno documentati e motivati come elementi idonei a incidere sull'attualità del pericolo; la mera rappresentazione di fatti analoghi già valutati non basta.
  • Quando si impugna una misura cautelare, è strategico indicare precise omissioni o errori di diritto (ad es. errata applicazione dell'articolo pertinente) e produrre elementi nuovi o dimostrare l'insussistenza degli elementi che il giudice ha indicato come fondanti la misura.

Testo integrale

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