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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41779/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La societa' ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo relativo a somme ritenute provento di reato connesso ad una truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) e ad operazioni di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), nonché alla configurabilita' della responsabilita' amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001. La difesa deduceva: carenza del fumus per la truffa e per l'autoriciclaggio (assenza di ingiusto profitto, regolarita' del contratto preliminare con Sigma, trasparenza dei flussi finanziari, inserimento della masseria nel patrimonio concordatario rendendo inefficace il periculum in mora), vizio di motivazione del Tribunale per non aver adeguatamente valutato le censure difensive, e prescrizione del reato di truffa (consumazione fissata dalla difesa al 22/05/2017). Sono stati prodotti motivi aggiunti che puntualizzavano l'assenza di un apparato documentale fraudolento e ribadivano la tesi della prescrizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza del fumus per la truffa aggravata sulla base di un quadro indiziario complessivo: costituzione di una riserva patrimoniale fittizia tramite rapporti con Sigma, bonifici incrociati, falsa documentazione bancaria, dichiarazioni mendaci sulle avanzamento lavori, assenza di movimentazioni finanziarie coerenti con i lavori e riscontri fotografici che attestavano il mancato avanzamento dei lavori fino al 2023. Ha altresi' ritenuto che tali elementi consentivano di inferire anche il reimpiego dei proventi (autoriciclaggio) e che l'inserimento del bene nella procedura concordataria non escludeva il pericolo di dispersione atteso il permanere del potere di amministrazione e disponibilita' da parte della societa'; inoltre la prescrizione del reato della persona fisica non annulla automaticamente la responsabilita' amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, che richiede un accertamento autonomo. Conseguentemente il sequestro preventivo e' stato ritenuto legittimo e il ricorso e' stato rigettato con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    Il Tribunale e la Cassazione hanno ritenuto integrato il fumus del reato di truffa aggravata ove ricorra un quadro indiziario complessivo che dimostri un ingiusto profitto con altrui danno, anche attraverso riserve patrimoniali fittizie, documentazione mendace e movimentazioni finanziarie anomale; per il sequestro il giudice deve valutare le concrete risultanze processuali in modo sommario ma motivato.

  • art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)

    Per configurare il fumus di reati di riciclaggio/autoriciclaggio e' necessario individuare almeno la tipologia del reato presupposto e poter affermare, con prove logiche, il reimpiego di proventi illeciti; tuttavia nel caso specifico la contestazione principale riguardava la truffa, e l'autoriciclaggio e' stato valorizzato come elemento confermativo.

  • d.lgs. 231/2001, art. 24

    La responsabilita' amministrativa dell'ente puo' sussistere anche quando il reato presupposto si estingua per causa diversa dall'amnistia, inclusa la prescrizione; pertanto l'eventuale prescrizione del reato della persona fisica non preclude l'accertamento autonomo della responsabilita' dell'ente.

  • art. 325 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro e' ammesso solo per violazione di legge; la nozione include errores in iudicando e vizi motivazionali gravi che rendano incomprensibile il percorso logico-giustificativo.

  • art. 321 c.p.p.

    Disciplina del sequestro preventivo; il giudice del riesame deve motivare sia il fumus del reato sia il periculum in mora per giustificare l'anticipazione dell'effetto ablatorio della confisca.

  • art. 240 cod. pen.

    Riferimento alla confisca obbligatoria; il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria può prevalere sulla procedura concorsuale perché mira a tutelare la pretesa ablatoria dello Stato su beni ritenuti provento di reato.

  • art. 8, comma 1, lett. b) d.lgs. 231/2001

    Stabilisce che la responsabilita' dell'ente persiste anche quando il reato presupposto si estingua per cause diverse dall'amnistia, sancendo l'autonomia della responsabilita' amministrativa rispetto a quella penale della persona fisica.

  • artt. 34 e 35 d.lgs. 231/2001 e art. 66 d.lgs. 231/2001

    Richiamate le clausole estensive del codice di rito e le regole di accertamento della responsabilita' dell'ente; il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilita' amministrativa e applicare l'onere della prova previsto per l'ente.

Massime di principio

  • Per disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il giudice deve motivare sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora con riferimento alle concrete risultanze istruttorie; la motivazione puo' essere sommaria ma deve indicare ragioni plausibili del fondamento dell'accusa.
  • Un quadro indiziario complessivo formato da riserve patrimoniali fittizie, bonifici incrociati, documentazione bancaria mendace e mancata corrispondenza tra lavori dichiarati e stato dei luoghi può legittimare la misura cautelare anche senza la ricostruzione integrale del reato.
  • La procedura concorsuale (concordato o fallimento) non elimina automaticamente il pericolo di dispersione di beni sottoposti a sequestro penale: il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria puo' prevalere sulla gestione concorsuale quando sussistono ragioni di tutela della pretesa ablatoria dello Stato.
  • La prescrizione del reato della persona fisica non comporta automaticamente l'estinzione della responsabilita' amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001; e' richiesto un autonomo accertamento della responsabilita' dell'ente.
  • Nelle ipotesi di reati presupposti per riciclaggio o autoriciclaggio, il giudice deve individuare almeno la tipologia del reato presupposto e fondare su prove logiche l'affermazione del reimpiego di proventi illeciti, ma detta valutazione puo' concorrere come elemento confermativo al fumus della fattispecie principale.
  • In sede di impugnazione cautelare la Corte di legittimita' verifica la sussistenza di vizi di legge o di motivazione radicale; non e' luogo per un sindacato di merito sulla fondatezza definitiva delle accuse, salvo carenze motivazionali gravi.

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