Cassazione Penale, Sentenza n. 8377/2022 del 11/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo di Capoluongo (detenuto in regime 41-bis) e ordinato di consentirgli, fino al 31/07/2021, il colloquio visivo mensile in sostituzione di quello in presenza tramite piattaforma video validata, nel periodo emergenziale COVID. Il Ministero sosteneva che la normativa emergenziale e le circolari non avevano esteso il diritto al video-colloquio ai detenuti sottoposti a 41-bis, prospettava rischi di sicurezza informatica e censurava l'indicazione di ricorrere, in caso di impossibilità di accesso all'istituto, ai presidi dei Carabinieri.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che il diritto ai colloqui familiari sia fondamentale e che per i soggetti 41-bis esso possa essere esercitato, con restrizioni, anche mediante colloqui audiovisivi controllabili a distanza quando sussistano l'impossibilità o grave difficoltà a svolgere i colloqui in presenza (quali le condizioni emergenziali da pandemia). Ha confermato la legittimità dell'ordinanza impugnata a condizione che siano rispettate garanzie di sicurezza: uso delle apparecchiature del carcere e dell'istituto dove è presente il familiare, videoregistrazione/ascolto, vigilanza del personale penitenziario e possibilità di interrompere la comunicazione. Ha ritenuto generica la contestazione dei rischi informatici e ha considerato legittima la previsione, subordinata a intese e dotazioni strumentali, di ricorso ai presidi dei Carabinieri per i colloqui quando l'accesso al carcere fosse impedito.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen.
Riconosce il diritto al colloquio mensile per i detenuti in regime differenziato con modalità restrittive (locali attrezzati, controllo auditivo, registrazione) e prevede sostitutivamente, dopo sei mesi, un colloquio telefonico mensile di dieci minuti registrato; tali limiti devono essere strettamente connessi a esigenze di sicurezza
art. 221 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito)
Disciplina temporanea dei colloqui a distanza durante l'emergenza COVID; autorizza modalità alternative per la durata dell'emergenza e non esclude, salvo valutazione funzionale alla sicurezza, l'applicazione ai detenuti 41-bis
d.l. 10 maggio 2020, n. 29
Prevede la possibilità, per il periodo emergenziale, di svolgere i colloqui con i congiunti 'a distanza' per far fronte all'impossibilità dei colloqui in presenza
Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, n. 3676/6126
Stabilisce regole operative per colloqui telefonici e sostitutivi (registrazione, luogo di svolgimento presso istituto più vicino, possibilità di individuare sedi alternative)
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Attribuisce al personale la facoltà di interrompere la comunicazione e disciplina controlli e modalità esecutive dei colloqui
Legge n. 354/1975 (norme ordinarie trattamentali)
Riconosce il valore trattamentale e il diritto al mantenimento dei rapporti familiari, quadro di riferimento costituzionale e convenzionale per i colloqui
Massime di principio
- Il diritto ai colloqui familiari è fondamentale e deve essere bilanciato con le esigenze di ordine pubblico e sicurezza: limitazioni richiedono motivazioni e proporzionalità.
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis i colloqui audiovisivi possono essere autorizzati in presenza di impossibilità o grave difficoltà a svolgere i colloqui in presenza, purché siano adottate garanzie tecniche e organizzative idonee a prevenire contatti illeciti (uso di apparecchiature carcerarie, registrazione, vigilanza, possibilità di interruzione).
- La disciplina operativa delle modalità di colloquio rientra principalmente nella competenza dell'Amministrazione penitenziaria; il giudice interviene se le scelte amministrative risultano lesive dell'effettività del diritto del detenuto.
- Nelle situazioni emergenziali (es. pandemia) le norme temporanee che autorizzano colloqui a distanza possono valere anche per 41-bis se la loro esclusione non è strettamente funzionale alle esigenze di sicurezza concrete e dimostrate.
- Per opporsi all'autorizzazione ai video-colloqui l'Amministrazione deve fornire elementi concreti e comprovati di rischio; contestazioni generiche sui pericoli informatici risultano in genere insufficienti.
- La collaborazione con altre Forze di Polizia (es. Carabinieri) per sedi alternative di collegamento è consentita ma deve essere basata su intese e sulla valutazione della dotazione strumentale e non configura, di per sé, una ingerenza della giurisdizione nelle funzioni amministrative.
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