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Sentenza

Sentenza n. 2822/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1576/2024.

Giustizia amministrativa202504062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1576/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1576/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 agosto 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nonostante ciò, l’Amministrazione era rimasta inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza, in particolare la definitività del titolo giudiziale e l’inutile decorso del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle somme spettanti in esecuzione del titolo. Ha disposto, a carico del Ministero e a favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza grava sulla parte interessata l’onere di attivarsi per l’insediamento del commissario. Ha nominato, per l’ulteriore inottemperanza, il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze tecniche, quale commissario ad acta. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che la relativa parcella deve essere presentata nei termini di cui all’art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Ha inoltre stabilito le modalità telematiche di deposito degli atti del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna dell’amministrazione inadempiente al pagamento di una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’ottemperanza.

  • art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015

    È la disciplina sostanziale richiamata dal titolo giudiziale per l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta quale ausiliario del giudice.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per le ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo è individuato nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non nel deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione è divenuto definitivo, è inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione e l’amministrazione permane inadempiente.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento, nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza e fissare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
  • L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo dell’incarico, non dal deposito della relazione finale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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