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Sentenza

Sentenza n. 871/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento quanto al ricorso n. 1687 del 2023: (con il ricorso introduttivo): a) del provvedimento di cui alla nota prot. n. 4958/2023 del 14.3.2023, notificata a mezzo p.e.c. in data 14.3.2023, avente ad oggetto "SCIA prot. N. 15423/2022 in variante al P.d.C. n. 49 del 09.12.2021 per la "realizzazione della recinzione e ridisegno della rampa di accesso al garage", relativamente al fabbricato sito in Via Cappella dei Bisi n. 3 - Traversa Castelli con riferimento catastale Fg 7 part. 1955. SOSPENSIONE DEI LAVORI", con la quale il Comune di Santa Maria La Carità ha confermato la sospensione dei lavori, così provvedendo: “in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento in autotutela, con la presente si conferma la sospensione dei lavori già intimata in sede di sopralluogo come innanzi richiamato, con l'avvertenza che qualora dovessero eseguirsi attività costruttive di opere in prosieguo, le stesse sono da ritenersi sine titulo”; b) del “Verbale di accertamento sui luoghi” prot. n. 4906 del 13.3.2023 redatto dal tecnico Comunale arch. Antonio La Storia, nella parte in cui è stato intimato ai ricorrenti di “sospendere i lavori in attesa di ulteriori chiarimenti e determinazioni da parte di altri enti esterni al Comune di S. Maria La Carità”; c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale. (con i motivi aggiunti): a) della determina n. 14 del 27.4.2023, a firma del Responsabile P.O. SETTORE V - SUE Ed. Privata, Condoni, Antiabusivismo, Pianificazione e PIP f.to, Arch. Lucido Di Gregorio, notificata a mezzo posta ai ricorrenti in data 19.5.2023, ad oggetto "ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DELLA SCIA ACQUISITA AL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE AL N. 15423/2022 DEL 05.09.2022 IN VARIANTE AL PDC N. 49/2021 "PARTICOLARE DELLA RECINZIONE E RIDISEGNO DELLA RAMPA DI ACCESSO AL GARAGE" E PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE AL COMPENDIO IMMOBILIARE IN PARTICOLARE RIPORTATO IN CATASTO AL FG 7 PART. 1955 E N. 2032, IN VIOLAZIONE DI LEGGE, ARTT. 21- OCTIES E 21- NONIES DELLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990 IN ULTIMO VIGENTE", con cui il Comune di Santa Maria La Carità ha annullato la SCIA prot. n. 15423 del 5.9.22; b) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale, anche di natura istruttoria e/o endoprocedimentale, comunque tendente all'adozione della determina impugnata sub a) e richiamato o meno nella stessa, ivi compresi, per quanto occorra: 1) la comunicazione di avvio del procedimento adottata con nota Prot. n° 24192 e nota Prot. n° 24193 del 28.12.2022 del Comune di Santa Maria La Carità, avente ad oggetto “Comunicazione di Avvio procedimento ex art. 7 e segg. della L. 241 del 7 agosto 1990 per l'annullamento in autotutela del titolo abilitativo edilizio in attuazione di quanto previsto dagli artt. 21 quinquies e 21nonies (Annullamento d'ufficio) della medesima legge, sussistendone le ragioni dell'interesse pubblico e il rispetto dei termini previsti”; 2) la relazione prot. n. 23131 del 13.12.22, a firma dell'ing. Sara De Vivo, ad oggetto “Relazione tecnica in merito al sopralluogo del 17.11.22 presso la proprietà sita alla via Cappella dei Bisi n. 3, trav. Castelli, di proprietà dei sigg. Notomista Paolo e Di Massa Cristina, relativo all'accertamento urgente e sui luoghi in relazione al costruendo muro di recinzione in cemento armato, intervallato di pilastri in c.a., del fabbricato correlato al PdC n. 49/21”; 3) “verbale di accertamenti urgenti sui luoghi” n. 960 del 5.10.22; 4) “verbale di accertamenti urgenti sui luoghi” n. 975 dell'11.10.22; 5) “verbale di accertamenti urgenti sui luoghi” n. 1119 del 17.11.22; 6) comunicazione del Settore V Area di P.O. Settore Tecnico – SUE – Pianificazione Urbanistica Condoni ed Edilizia Privata, prot. n. 3296/2023 del 16.2.23, a firma del Responsabile, nella parte in cui non ritiene accoglibili le osservazioni endoprocedimentali presentate dai ricorrenti, con specifico riferimento alla presunta impossibilità di passaggio dei mezzi dei VV.FF. quanto al ricorso n. 257 del 2024: a) della determinazione del Settore 5 Ufficio edilizia Privata n. 56 del 18.10.2023 avente ad oggetto: “determina di annullamento del precedente provvedimento dirigenziale, giusta determinazione n. 14 del 27.4.2023 (R. G. n. 354 del 27.4.2023) di annullamento di ufficio in autotutela della scia acquisita al prot. gen. di questo ente al n. 15423/2022 e del 5.9.2022 in variante al pdc. M. 49/2021 in ditta Notomista Paolo e Di Massa Cristina; b) nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, se e in quanto lesivo della posizione dei ricorrenti;

Giustizia amministrativa202400257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nel ricorso n. 1687/2023, gli ordini di sospensione dei lavori e la determina comunale n. 14 del 27 aprile 2023 di annullamento d’ufficio della SCIA; nel ricorso n. 257/2024, la determina n. 56 del 18 ottobre 2023 di annullamento della precedente determina n. 14/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari e vicini)

Prevale il privato

La controversia

I proprietari avevano presentato una SCIA edilizia in variante al permesso di costruire, relativa al ridisegno della rampa di accesso al garage e alla realizzazione o modifica della recinzione. A seguito di esposti e sopralluoghi, il Comune aveva disposto e reiterato la sospensione dei lavori, quindi aveva avviato un procedimento di autotutela e adottato la determina n. 14/2023, annullando d’ufficio gli effetti della SCIA. I proprietari hanno dedotto, contro gli ordini di sospensione, la violazione degli artt. 23 e 27 d.P.R. 380/2001, degli artt. 7, 21-quater e 21-nonies l. 241/1990, nonché difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento e lesione dell’affidamento. Con motivi aggiunti hanno censurato la determina n. 14/2023 per violazione della disciplina della SCIA e dell’autotutela, carenza dei presupposti, dell’interesse pubblico, dell’istruttoria e della motivazione, mancata considerazione delle osservazioni procedimentali, travisamento e contraddittorietà. I ricorrenti del giudizio n. 257/2024, proprietari o residenti nelle vicinanze, hanno impugnato la determina n. 56/2023, con cui il Comune aveva annullato la determina n. 14/2023, deducendo violazione degli artt. 19, comma 3, 6-ter e 21-nonies l. 241/1990, omessa comunicazione di avvio, carenza di istruttoria e motivazione, violazione dell’art. 73 del regolamento edilizio comunale e degli artt. 22 d.lgs. 285/1992 e 46 d.P.R. 495/1992.

La decisione

Il TAR ha riunito i giudizi per connessione. Ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo n. 1687/2023 contro gli ordini di sospensione, poiché tali misure, aventi natura cautelare e preventiva, perdono efficacia decorso il termine di 45 giorni senza l’adozione di un provvedimento sanzionatorio definitivo e, comunque, erano state superate dal successivo annullamento della SCIA. Ha accolto invece i motivi aggiunti e annullato la determina n. 14/2023. Il giudice ha rilevato che la SCIA, anche se non è un provvedimento amministrativo tacito, può essere rimossa dopo la scadenza del termine ordinario di controllo soltanto mediante l’esercizio dei poteri previsti dall’art. 19, comma 4, l. 241/1990, nel rispetto delle condizioni dell’art. 21-nonies: occorrono, quindi, un’illegittimità adeguatamente accertata, concrete e attuali ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità, nonché la ponderazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Nel caso concreto il Comune aveva reiterato le sospensioni oltre il termine previsto per l’esercizio dei poteri ordinari e aveva fondato l’annullamento su una presunta errata rappresentazione dello stato dei luoghi, su una possibile occupazione di area destinata all’uso pubblico e sulla violazione dell’art. 73 del regolamento edilizio, senza svolgere un’istruttoria adeguata. L’amministrazione non aveva considerato le integrazioni documentali prodotte dai privati, benché alcune osservazioni fossero state ritenute accoglibili, né aveva dimostrato l’effettiva natura pubblica dello slargo o lo sconfinamento della recinzione. Anche la violazione del regolamento edilizio era stata formulata in modo generico e precisata soltanto in giudizio, con riferimento alla uniformità delle recinzioni. Inoltre, gli accertamenti dei Vigili del fuoco avevano escluso un concreto pericolo connesso all’accessibilità dei mezzi di soccorso. Il TAR ha quindi ritenuto carente e contraddittoria la motivazione della determina n. 14/2023. L’annullamento di tale determina ha comportato la reviviscenza della SCIA, producendo lo stesso effetto sostanziale della determina n. 56/2023 impugnata nel ricorso n. 257/2024; quest’ultimo è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune è stato condannato alle spese in favore dei proprietari, liquidate in euro 2.000 oltre accessori; spese compensate tra le parti private.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    l’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione ... adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

    Per l’attività edilizia il termine ordinario di controllo è ridotto a trenta giorni; entro tale termine l’amministrazione può esercitare poteri interdittivi, conformativi o sospensivi, con provvedimenti motivati.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies per l'annullamento d'ufficio.

    Decorso il termine per l’esercizio dei poteri ordinari sulla SCIA, la rimozione dei suoi effetti richiede il rispetto delle condizioni dell’annullamento d’ufficio.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’intervento tardivo sulla SCIA richiede la verifica dei presupposti dell’autotutela, comprese concrete e attuali ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità e la ponderazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

  • art. 22, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio ... e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

    La SCIA in variante al permesso di costruire è utilizzabile per le varianti prive delle modifiche indicate dalla norma; nel caso concreto riguardava il ridisegno della rampa e la recinzione.

  • art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al potere comunale di vigilanza e sospensione dei lavori; il giudizio ha tuttavia definito la sospensione per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 73 del regolamento edilizio comunale

    La violazione della disposizione è stata ritenuta genericamente contestata e non adeguatamente istruita o motivata dall’amministrazione.

Massime di principio

  • La SCIA è un atto privato di segnalazione che abilita direttamente l’attività prevista dalla legge e non costituisce un provvedimento amministrativo tacito di assenso.
  • Per l’attività edilizia, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA l’amministrazione può esercitare i poteri interdittivi, conformativi o sospensivi previsti dall’art. 19, comma 3, l. 241/1990. Decorso tale termine, la situazione segnalata si consolida e la rimozione dei suoi effetti è possibile soltanto alle condizioni dell’art. 19, comma 4, e dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
  • L’annullamento tardivo degli effetti di una SCIA richiede l’individuazione e l’accertamento di una concreta illegittimità, nonché l’esternazione di ragioni di interesse pubblico concrete e attuali ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità, con ponderazione degli interessi dei destinatari e degli eventuali controinteressati.
  • Un provvedimento di autotutela è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando non considera le integrazioni e le osservazioni presentate dall’interessato, non accerta adeguatamente i presupposti fattuali dell’illegittimità e formula in modo generico la violazione della disciplina edilizia, precisandola soltanto in sede giudiziale.
  • L’ordine di sospensione dei lavori edilizi ha natura cautelare e preventiva e perde efficacia decorso il termine di quarantacinque giorni dalla notifica se non è seguito da un provvedimento sanzionatorio definitivo; la sopravvenuta perdita di efficacia determina la carenza di interesse all’impugnazione, salvo ulteriori effetti lesivi attuali.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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