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Sentenza

Sentenza n. 1342/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 35/2024 del 18.7.2024, emessa dal Giudice di Pace di Mistretta, all’esito del procedimento civile n. 38/21 R.G.

Giustizia amministrativa202600329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Mistretta che condannava il Comune al pagamento di somme, interessi, oneri accessori e spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrici private)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Mistretta, che aveva condannato il Comune di Caronia al pagamento di euro 5.164,29, oltre interessi legali, nonché di euro 1.390,00 per spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA. La sentenza era stata notificata in formula esecutiva il 21 gennaio 2025 ed era divenuta irrevocabile, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. del 30 gennaio 2026. Poiché il Comune non aveva spontaneamente adempiuto, le ricorrenti hanno domandato l’esecuzione coattiva del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese. Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito. Le ricorrenti hanno inoltre formulato una domanda di astreinte.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo ritualmente instaurata la procedura e decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza di motivi giustificativi dell’inadempimento, il Collegio ha dichiarato persistente l’obbligo del Comune di eseguire integralmente la sentenza civile passata in giudicato, comprendendo sorte capitale, interessi, oneri accessori, compensi e spese di causa. Ha assegnato al Comune il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Capo D’Orlando, con un successivo termine di sessanta giorni decorrente dal suo insediamento e su istanza della parte interessata. Il compenso del commissario è stato posto a carico del Comune e rinviato a separata liquidazione. La domanda di astreinte è stata respinta perché, considerata la sua natura sanzionatoria e la specifica fattispecie, sarebbe risultata allo stato eccessivamente afflittiva per l’amministrazione. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per l’esperibilità dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione; una volta decorso il termine, l’inadempimento non assistito da giustificazione consente di ordinare l’esecuzione del giudicato.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003

    Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • l. n. 326/2003

    Richiamata quale legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 269/2003.

  • art. 2 d.m. 30 maggio 2002

    Parametro per il calcolo del compenso spettante al commissario ad acta.

  • artt. 49 ss. d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina richiamata per la liquidazione del compenso del commissario ad acta.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    La parcella va presentata entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico

    Il commissario deve presentare la nota specifica delle spese e degli onorari entro il termine indicato dalla disposizione.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza civile è utilizzato per comprovare l’irretrattabilità del titolo posto a fondamento dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, l’ente pubblico è tenuto a dare integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato, salvo la sussistenza di specifiche ragioni giustificative dell’inadempimento.
  • L’obbligo di ottemperanza a una condanna pecuniaria comprende non soltanto la sorte capitale, ma anche gli interessi, gli oneri accessori, i compensi e le spese di causa riconosciuti dal titolo esecutivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato dell’esecuzione sostitutiva in caso di persistente inerzia.
  • L’astreinte non è automatica nel giudizio di ottemperanza: trattandosi di misura avente natura sanzionatoria, può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, risulti eccessivamente afflittiva per l’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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