Cassazione Penale, Sentenza n. 11331/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva rigettato il ricorso avverso il decreto del GIP di Termini Imerese del 6 giugno 2022, con cui era stato disposto il sequestro preventivo sia impeditivo (art. 321, comma 1 c.p.p.) sia finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.), anche per equivalente, del profitto illecito relativo ai reati di truffa in erogazioni pubbliche indicati ai capi 10, 18, 27 e 54. Il motivo unico di doglianza era la presunta assenza o mera apparenza della motivazione del GIP circa il periculum in mora (rischio di dispersione dei beni) in relazione al solo sequestro finalizzato alla confisca limitatamente a quei capi; il ricorrente escludeva dalla impugnazione il sequestro impeditivo e il sequestro relativo al reato associativo (capo 1).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tre motivi principali: (i) tardività del deposito (il difensore aveva ottenuto copia dell'ordinanza il 12/9 ma ha depositato il ricorso il 4/10, oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.); (ii) carenza di interesse concreto all'impugnazione, poiché l'accoglimento parziale della doglianza (limitata ad alcuni titoli di sequestro e non al reato associativo rimasto fuori dall'impugnazione) non avrebbe comportato una sostanziale modifica del vincolo reale già imposto e quindi non avrebbe prodotto un vantaggio obiettivo per il ricorrente; (iii) il vizio denunciato (presunta mancanza di motivazione sul periculum in mora) non sussisteva, giacché il Tribunale per il riesame aveva richiamato e valorizzato la motivazione del GIP in ordine al pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale; inoltre la Corte ha ricordato che il sindacato in Cassazione sulle ordinanze ex artt. 322-bis e 324 c.p.p. è limitato a vizio di legge (mancanza o apparente motivazione), escludendo la sindacabilità per illogicità manifesta con il mezzo in esame. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 2)
Prevede il sequestro impeditivo (comma 1) e il sequestro finalizzato alla confisca, anche per equivalente (comma 2). La Corte conferma che il sequestro impeditivo può essere idoneo a proteggere la garanzia patrimoniale anche in vista della confisca e che la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro se esistono norme che la consentono o impongono.
art. 324 cod. proc. pen.
Regola l'impugnazione avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari; nella materia cautelare la possibilità di ricorso in Cassazione è limitata e sottoposta alle condizioni di legge.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Stabilisce che per proporre impugnazione è necessario avere interesse; la Corte ricorda che tale interesse deve essere concreto e volto a conseguire un vantaggio/processuale effettivo derivante dall'accoglimento dell'impugnazione.
art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Fissa il termine di 15 giorni per il deposito del ricorso avverso l'ordinanza di riesame; la Corte ha rilevato il deposito oltre tale termine, contribuendo a dichiarare l'inammissibilità.
art. 322-bis e art. 324 cod. proc. pen. (richiamati insieme)
Sottolineano che avverso le ordinanze emesse ai sensi di tali disposizioni il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (mancanza assoluta o motivazione meramente apparente), non per illogicità manifesta.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che consente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione quantificando la somma in euro 3.000.
art. 274 cod. proc. pen. (richiamato per analogia)
Norma sulle esigenze cautelari personali; la Corte richiama il principio secondo cui, se una misura è fondata su più esigenze, l'impugnazione che investe solo una di esse può risultare priva di interesse se un'altra esigenza sussiste e mantiene immutati gli effetti della misura.
art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
Norma relativa ai motivi di ricorso per Cassazione: la Corte ricorda che l'illogicità manifesta può essere denunciata solo con il motivo specifico di cui alla lett. e) dell'art. 606; nell'ipotesi di ordinanze ex artt. 322-bis e 324 la via è diversa (solo vizio di legge).
Massime di principio
- Per proporre impugnazione è necessario dimostrare un interesse concreto e un vantaggio oggettivo che l'accoglimento dell'impugnazione produrrebbe: se l'eventuale successo non modifica sostanzialmente gli effetti del provvedimento impugnato, l'impugnazione è inammissibile.
- Quando una misura cautelare (personale o reale) è fondata su più esigenze o titoli, contestare soltanto uno di essi può essere inutile se gli altri rimangono e sono sufficienti a giustificare la misura; in tali casi manca interesse all'impugnazione.
- Il sequestro finalizzato alla confisca può essere disposto anche congiuntamente a un sequestro impeditivo e la confisca può essere successivamente ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare, purché sussistano le norme che la consentono; pertanto, la possibilità di dispersione della garanzia patrimoniale è elemento rilevante e va adeguatamente motivata.
- Nei procedimenti di riesame e nelle ordinanze ex artt. 322-bis e 324 c.p.p. il sindacato in Cassazione è limitato ai vizi di legge (mancanza o apparente motivazione); non è proceduralemente idoneo usare la Cassazione per censurare l'illogicità manifesta se non col relativo motivo previsto dall'art. 606 c.p.p.
- Rispettare i termini procedurali per il deposito dei ricorsi è essenziale: il termine di 15 giorni per l'impugnazione delle ordinanze di riesame è perentorio ai fini dell'ammissibilità.
- Richiedere e prendere tempestivamente copia del provvedimento non esonera dalla necessità di depositare il ricorso entro il termine di legge: la data di rilascio della copia e la data di deposito del ricorso sono valutate concretamente dalla Corte.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato non solo al pagamento delle spese processuali ma anche a una somma alla Cassa delle ammende; pertanto valutare preliminarmente la fondatezza e la tempestività dell'impugnazione è utile per evitare sanzioni economiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11211/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11212/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11213/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11214/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11215/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11216/2023 del 16/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →