Sentenza n. 200/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza n. 81 (prot. n. 28423) del 19/04/2023, notificata in data 09/05/2023, con la quale il Comune di Campobasso ha irrogato la sanzione di € 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001; - di ogni altro atto connesso conseguente o preliminare lesivo degli interessi dedotti in giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, per mancata ottemperanza a un precedente ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza sanzionatoria deducendo: 1) violazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per mancato previo formale accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione; 2) violazione dell’art. 14 l. 689/1981 e decadenza dal potere sanzionatorio per omessa o tardiva notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza; 3) violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 perché la sanzione sarebbe stata irrogata senza la previa adozione dell’atto di acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale; 4) violazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, per avere il Comune quantificato la sanzione sulla base dei criteri della deliberazione di Giunta n. 188/2016, ritenuti dal ricorrente riferibili agli abusi edilizi e non all’inottemperanza all’ordine di demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha rilevato che l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione era incontestata e risultava formalmente constatata dalla nota della Polizia Municipale, redatta dopo un sopralluogo, oltre che richiamata e nuovamente accertata nell’ordinanza sanzionatoria. L’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 richiede che l’inottemperanza sia constatata, ma non impone un autonomo procedimento né uno specifico atto formale distinto dall’accertamento, essendo sufficiente il verbale della Polizia Municipale o anche la contestazione contenuta nello stesso provvedimento sanzionatorio. L’art. 14 l. 689/1981 non è stato ritenuto applicabile quanto agli obblighi di notifica e al termine di novanta giorni, trattandosi di una sanzione inserita nel procedimento repressivo edilizio e diretta a sanzionare l’omessa rimozione dell’abuso, già conosciuto dal destinatario dell’ordine di demolizione. Il Collegio ha distinto tale disciplina da quella dell’acquisizione gratuita, per la quale l’art. 31, comma 4, richiede l’accertamento dell’inottemperanza quale titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione. Ha inoltre escluso che la previa adozione di un atto di acquisizione costituisca presupposto della sanzione pecuniaria, poiché l’acquisizione del bene si produce ipso iure alla scadenza del termine per demolire, mentre l’atto di accertamento ha natura dichiarativa e serve all’immissione in possesso e alla trascrizione. Infine, ha ritenuto legittima la quantificazione di 20.000 euro: i criteri della deliberazione di Giunta n. 188/2016 erano stati adottati proprio per l’applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, e il calcolo parametrico conduceva a un importo superiore al massimo edittale, sicché era corretta l’applicazione della misura massima. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria.
La disposizione articola la repressione dell’abuso in fasi distinte: ordine di demolizione, accertamento dell’inottemperanza, acquisizione del bene e irrogazione della sanzione pecuniaria. L’inottemperanza costituisce un illecito amministrativo omissivo distinto dalla realizzazione dell’abuso.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
La mancata demolizione entro il termine previsto determina l’acquisizione ipso iure del bene abusivo al patrimonio comunale; l’atto successivo ha natura dichiarativa e individua il bene ai fini dell’immissione in possesso e della trascrizione.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
L’accertamento dell’inottemperanza, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione dell’acquisizione, ma tale specifica esigenza non è estesa alla sanzione pecuniaria del comma 4-bis.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro.
La sanzione è una misura afflittiva e coercitiva indiretta, dovuta per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione. È sufficiente la constatazione dell’inottemperanza; non è necessario un autonomo atto di accertamento né la sua notifica ai fini dell’irrogazione.
art. 14 l. 689/1981
La disciplina della contestazione e della notificazione entro novanta giorni non si applica alla sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, in ragione della disciplina speciale edilizia e della conoscenza già acquisita dal destinatario attraverso l’ordine di demolizione.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità costituisce una delle ipotesi che impediscono, secondo i principi richiamati, l’adozione dell’atto di acquisizione.
Massime di principio
- La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 presuppone la constatata inottemperanza all’ordine di demolizione e sanziona un illecito omissivo distinto dalla precedente realizzazione dell’abuso edilizio.
- Ai fini dell’irrogazione della sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, è sufficiente che l’inottemperanza sia constatata mediante un verbale o altro accertamento amministrativo, anche richiamato o recepito nello stesso provvedimento sanzionatorio; non è necessario un autonomo procedimento di accertamento.
- L’art. 14 l. 689/1981, quanto alla notifica della contestazione entro novanta giorni, non si applica alla sanzione edilizia ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, poiché la disciplina speciale richiede la constatazione dell’inottemperanza ma non la previa notificazione dell’accertamento e il destinatario è già stato reso edotto dell’ordine di demolizione e delle conseguenze della sua mancata esecuzione.
- L’adozione dell’atto di acquisizione al patrimonio comunale non costituisce presupposto necessario per l’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001: l’acquisizione del bene si produce ipso iure alla scadenza del termine per demolire, mentre l’atto di accertamento ha funzione dichiarativa e serve ai fini dell’immissione in possesso e della trascrizione.
- La misura della sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 può essere determinata applicando criteri comunali previamente fissati per tale specifica sanzione; qualora il calcolo parametrico superi il limite edittale, è legittima l’irrogazione dell’importo massimo di 20.000 euro.
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