Cassazione Penale, Sentenza n. 16359/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 649 c.p.p., invocando il principio del ne bis in idem sostanziale: sosteneva che la pena inflitta nel procedimento impugnato era già stata computata nel calcolo effettuato dal Tribunale di Brindisi nella sentenza del 3/3/2012 (o 2022 como annotato) con riferimento agli aumenti per continuazione, e che tale pena sarebbe stata inoltre già integralmente scontata, come risultante dall'ordine di esecuzione del 7/9/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo. Ha ritenuto che dai provvedimenti di merito emergesse che i fatti contestati (estorsione continuata fino al 27/9/2016 e precedenti episodi già giudicati con sentenza irrevocabile del 3/11/2013) erano stati valutati in continuità nei giudizi di merito. Quanto all'annotazione erronea nell'ordine di esecuzione, la Corte ha osservato che tale atto può riguardare solo condanne definitive e che la sentenza oggetto del ricorso non era ancora definitiva; inoltre la difesa non ha provato che i fatti oggetto del presente procedimento fossero già stati oggetto di altro giudizio irrevocabile. Per questi motivi il motivo del ricorso è stato ritenuto apodittico e generico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
La corte ha considerato il motivo formulato ai sensi di questa norma, valutando che le doglianze erano generiche e non provate, pertanto non idonee a superare il sindacato di ammissibilità.
art. 649, cod. proc. pen.
Il ricorrente richiamava la disciplina sul divieto di doppia punizione (ne bis in idem). La Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato che i fatti fosse già stati giudicati con sentenza irrevocabile e dunque non vi era violazione rilevante di tale disposizione.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di questa disposizione; la procedura adottata è stata quella prevista per i contraddittori scritti.
art. 616, cod. proc. pen.
Applicata per la condanna alle spese e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ritenendo la determinazione della causa di inammissibilità frutto di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Il vizio di ne bis in idem richiede la prova che vi sia stata una sentenza irrevocabile che abbia già deciso gli stessi fatti: l'onere della prova grava su chi invoca la preclusione.
- Un errore formale o un'annotazione sbagliata in un ordine di esecuzione non prevale sul requisito della definitività della sentenza; gli atti esecutivi possono incidere solo su condanne divenute definitive.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e documentati: censure generiche o apodittiche sono frequentemente ritenute manifestamente infondate e portano all'inammissibilità.
- Il ricorrente rischia sanzioni (spese e somme alla Cassa delle ammende) se la cassazione è dichiarata inammissibile per colpa nella determinazione del ricorso.
- In presenza di contestazioni di continuità tra più sentenze, è fondamentale dimostrare con chiarezza la sovrapposizione oggettiva dei fatti e l'esistenza di una sentenza definitiva che abbia già computato la pena contestata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16154/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16155/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16156/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16157/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16158/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16159/2024 del 18/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →