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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25289/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva confermato la condanna per estorsione aggravata. Il ricorrente deduceva travisamento della prova e omessa valutazione di una prova decisiva: sosteneva di essere stato soggetto alle pretese e alle minacce dei fratelli Romano, di aver agito in stato di timore per evitare ritorsioni e di avere quindi un ruolo non partecipativo ma piuttosto di vittima/mediator; richiamava intercettazioni e conversazioni con la parte offesa (Buonavoglia) che, a suo dire, dimostravano il suo stato di apprensione e la condivisione dell'onere per pagare; lamentava altresì violazioni di legge in relazione all'elemento oggettivo e soggettivo del reato (assenza di dolo estorsivo e mancanza di volontà di agevolare i Romano), e censurava l'applicazione della confisca allargata ex art. 240-bis c.p. (contestando la riconducibilità e la provenienza dei beni e l'utilizzabilità di sommarie informazioni), la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e la motivazione sulla quantificazione della pena ex art. 133 c.p., nonché la quantificazione del danno civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sui primi tre motivi fossero di natura meramente fattuale e configurassero una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità; ha richiamato il principio per cui l'interpretazione e valutazione delle intercettazioni è rimessa al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. Sulla confisca ex art. 240-bis c.p. la Corte ha confermato l'impostazione che ricorre una presunzione iuris tantum di sproporzione patrimoniale ove il condannato non giustifichi la provenienza, rimettendo all'interessato l'onere di allegare circostanze concrete a sua discolpa; ha anche ritenuto che il ricorrente fosse carente di interesse a contestare talune autovetture ritenute di terzi (Plasticfil). Quanto alla pena, ha ritenuto sufficiente la motivazione dato che la pena inflitta è prossima al minimo edittale; quanto al danno morale, ha ritenuto corretta la liquidazione equitativa basata sulla descrizione delle sofferenze subite dalla parte offesa. Per l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Applicata come norma sulla confisca per sproporzione patrimoniale; la Corte conferma che sorge una presunzione iuris tantum di illecito accumulo quando beni risultano sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati e che l'imputato deve fornire specifiche allegazioni concrete per dimostrare la legittima provenienza.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata in relazione alle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione in appello circa la misura riconosciuta, non riscontrando vizio motivazionale tale da giustificare la censura.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato per la quantificazione della pena: la Corte ha ritenuto che, essendo la pena prossima al minimo edittale, l'obbligo motivazionale è attenuato e il richiamo ai criteri di adeguatezza sia sufficiente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    E' stato applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione e, avendo ravvisato profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La Suprema Corte in Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove: le censure che richiedono una rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili salvo che siano dedotte vizi di motivazione manifestamente illogici o incongruenti.
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di merito riservata ai giudici di merito; la Cassazione può sindacare tali valutazioni solo se emerge manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • In tema di confisca allargata ex art. 240-bis c.p. opera una presunzione relativa di sproporzione patrimoniale quando il patrimonio non risulta giustificato dai redditi dichiarati; l'imputato non è esonerato dall'onere di allegare elementi concreti che dimostrino la legittima provenienza dei beni.
  • La mancanza di interesse a impugnare beni che si dichiara non essere di proprietà (es. appartenenti a terzi/aziende) può determinare l'inidoneità della censura sulla confisca rispetto a tali beni.
  • Quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale l'obbligo motivazionale del giudice è attenuato: è sufficiente il richiamo ai criteri generali di adeguatezza stabiliti dall'art. 133 c.p.
  • La liquidazione del danno morale avviene in via equitativa; è sufficiente che il giudice indichi i fatti materiali e il percorso logico alla base della quantificazione senza dover esporre calcoli dettagliati.
  • La proposizione di ricorsi infondati o meramente rinnovatori di fatto può comportare sanzioni endo-processuali, comprese spese e contributi alla Cassa delle ammende, se sussistono profili di colpa nella scelta dell'impugnazione.

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