Cassazione Penale, Ordinanza n. 30627/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La persona imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'11/09/2025. Dal testo emerge che il giudizio di merito riguardava una condanna per evasione e che il ricorso si fondava su tre censure principali: la dedotta violazione del principio del ne bis in idem, assumendo che vi fosse stata una precedente condanna incompatibile con l'attuale giudizio; il mancato riconoscimento dello stato di necessità; il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte rileva però che la precedente condanna richiamata riguarda un episodio diverso e che le ragioni della decisione non erano specificamente censurate; osserva inoltre che le doglianze su stato di necessità e particolare tenuità sono generiche e non confrontano la motivazione di merito, che aveva escluso lo stato di necessità e valorizzato le reiterate condotte di evasione per escludere l'occasionalità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul ne bis in idem, poiché la precedente condanna riguardava un diverso episodio e non era stata specificamente attaccata la motivazione della sentenza di appello sul punto. Ha inoltre giudicato generiche le doglianze relative allo stato di necessità e alla particolare tenuità del fatto, evidenziando che la Corte territoriale aveva escluso motivatamente la scriminante e che la reiterazione delle condotte di evasione impediva di qualificare il fatto come occasionale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La deduzione del ne bis in idem è manifestamente infondata quando la precedente condanna riguarda un episodio diverso da quello oggetto del nuovo giudizio; in tale evenienza la censura deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze di legittimità devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della decisione di merito: censure generiche o assertive sono inammissibili.
- Lo stato di necessità non può essere riconosciuto in cassazione se la sentenza di merito lo ha escluso con motivazione congrua e il ricorso non offre una critica puntuale di tale ragionamento.
- La particolare tenuità del fatto presuppone un quadro di occasionalità della condotta: la reiterazione delle condotte incompatibili con tale requisito può legittimamente escluderne l'applicazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può porre a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
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