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Sentenza

Sentenza n. 933/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento a) del provvedimento prot. n. 0008778 datato 9.6.2025, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salve, avente ad oggetto “Mantenimento annuale di una struttura amovibile adibita a bar con annessi servizi igienici, solarium e parcheggio, ubicata in Salve (Lecce) alla marina di Pescoluse (Fg 25 particelle 1141 - 1172) Prot. n. 0008796 del 23.06.2023 - Prat. n. 193/2023”, con il quale l'anzidetta Amministrazione Comunale ha rigettato la domanda di PdC annuale della struttura amovibile innanzi indicata; b) della Ordinanza n. 56 datata 25.6.2025 (prot. n. 0009796) a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salve, con la quale è stata ordinata/ingiunta la rimozione della struttura amovibile sita in località Pescoluse su area censita in Catasto al fg 25, p.lle 1141 - 1172 del Comune di Salve; c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, connesso e/o consequenziale e, in particolare della comunicazione ex art 10bis L. n. 241/90 prot. n. 0004795 del 28.03.2025.

Giustizia amministrativa202500926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire per il mantenimento annuale di una struttura amovibile e conseguente ordinanza di rimozione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario/gestore struttura)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego comunale del permesso di costruire annuale e la conseguente ingiunzione di rimozione, deducendo anzitutto che, a seguito della presentazione dell’istanza del 22 giugno 2023 e del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica il 7 dicembre 2024, si fosse formato il silenzio-assenso previsto dall’art. 20, comma 8, del d.P.R. 380/2001. Ha sostenuto inoltre che l’intervento non costituisse una nuova costruzione, essendo le strutture già assentite con titolo edilizio stagionale, ma una trasformazione della validità del titolo da stagionale ad annuale. Ha quindi contestato l’applicazione delle norme del PUG adottato, riferite alle nuove costruzioni nelle zone E2, nonché l’estensione dei vizi del diniego all’ordinanza di rimozione. Il Comune ha eccepito l’insussistenza del silenzio-assenso per la mancata acquisizione del nulla osta idrogeologico, sostenendo che l’area fosse gravata dal relativo vincolo.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ricostruito che le strutture erano state assentite con permesso di costruire n. 102/2020, con clausola di stagionalità, e che la società aveva successivamente chiesto il mantenimento annuale. Dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica del 7 dicembre 2024, la pratica doveva ritenersi completa ai fini del decorso del termine per il silenzio-assenso previsto dall’art. 20, comma 8, del d.P.R. 380/2001. Il giudice ha escluso che la sola sottoposizione dell’area a vincolo impedisse in assoluto la formazione del silenzio-assenso: nelle aree vincolate l’istituto è precluso soltanto quando manchino i necessari nulla osta, pareri o assensi, salvo che essi non siano richiesti in relazione all’intervento. L’eccezione comunale relativa al nulla osta idrogeologico è stata ritenuta un’integrazione postuma della motivazione, poiché il Comune non aveva indicato tale carenza nel provvedimento impugnato. Inoltre, la stessa amministrazione aveva riconosciuto che il nulla osta era stato acquisito per il precedente titolo stagionale e non aveva prodotto documentazione idonea a dimostrarne l’efficacia limitata al solo periodo estivo. Essendosi perfezionato il titolo edilizio per silentium, il diniego successivo è risultato viziato per falsa presupposizione e carenza di istruttoria; per derivazione, è stata annullata anche l’ingiunzione di rimozione. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata quale fondamento del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire.

    Nelle aree vincolate il silenzio-assenso non è escluso per il solo fatto dell’esistenza del vincolo; può formarsi quando la pratica sia completa quanto all’acquisizione dei nulla osta, pareri e assensi necessari, ovvero quando tali atti non siano richiesti per la qualità dell’intervento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione ex art 10bis L. n. 241/90

    La comunicazione di preavviso di rigetto è richiamata quale atto endoprocedimentale impugnato, senza una specifica autonoma statuizione interpretativa.

Massime di principio

  • La sottoposizione dell’area a un vincolo non impedisce, di per sé, la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire; il silenzio-assenso è precluso solo quando la pratica non sia completa degli atti di assenso necessari, salvo che tali atti non siano richiesti in relazione all’intervento.
  • Ai fini del silenzio-assenso sul permesso di costruire, il termine procedimentale decorre dal momento in cui, con il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica o degli altri assensi necessari, la pratica diviene completa quanto alla rappresentazione degli interessi pubblici da tutelare.
  • L’amministrazione non può fondare in giudizio il diniego su una carenza documentale o su un presupposto ostativo non indicato nella motivazione del provvedimento, quando ciò comporti un’integrazione postuma della motivazione.
  • Quando il Comune abbia già acquisito un nulla osta per il precedente titolo edilizio e intenda negarne l’efficacia per il titolo successivo, deve dimostrare l’esistenza di limiti temporali o condizioni restrittive; la mera allegazione difensiva non è sufficiente.
  • Il diniego di un permesso di costruire adottato dopo la formazione del silenzio-assenso è viziato per falsa presupposizione e carenza di istruttoria; il conseguente ordine di rimozione, fondato sul diniego, è illegittimo in via derivata.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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