Cassazione Civile, Ordinanza n. 25828/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (editore)
La controversia
La controversia nasce dalla pubblicazione, su un quotidiano edito da una società editoriale, di un articolo firmato da un giornalista nel quale, rievocando un intervento di Paolo Borsellino alla biblioteca comunale di Palermo dopo la strage di Capaci, veniva accostato il nome dell'attore all'espressione "giuda". L'attore chiedeva il risarcimento dei danni assumendo che l'articolo gli attribuisse falsamente l'identificazione come il "giuda" evocato da Borsellino, con lesione della reputazione e dell'onore. La corte d'appello ha invece ritenuto che il testo non dicesse che Borsellino avesse espressamente indicato l'attore come "giuda", ma che il riferimento giornalistico fosse sorretto da un esercizio legittimo del diritto di cronaca e confermato dall'istruttoria. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, deducendo illogicità nel significato attribuito alla frase dell'articolo; 2) nullità per ultrapetizione e vizio motivazionale, sostenendo che la corte territoriale avesse alterato il perimetro della domanda e mal valutato le testimonianze, in particolare quella di un teste che avrebbe escluso il riferimento all'attore; 3) omesso esame di un documento decisivo, consistente in una pubblicazione online del quotidiano del 23 maggio 2017, che riportava che Borsellino non avrebbe mai indicato l'identità del "Giuda". La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, osservando che la motivazione della sentenza di merito era esistente, coerente e comprensibile, che non vi era stata torsione della domanda, e che il documento invocato non era decisivo ai fini dell'esito. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse adeguatamente motivata, che non avesse travalicato i limiti della domanda e che la valutazione delle prove testimoniali rientrasse nel merito non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la decisività del documento non esaminato, perché non idoneo a escludere la possibilità che la persona evocata come "giuda" fosse stata identificata in altra sede. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno delle censure di nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ne ha escluso la violazione rilevando che la motivazione della decisione di merito era esistente, intelligibile e coerente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre ultrapetizione o pronuncia fuori dal perimetro della domanda; la Corte ha escluso che il giudice d'appello avesse alterato l'oggetto del contendere.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte ha ribadito che il vizio di motivazione rilevante come nullità sussiste solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile, emergenti dal testo della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per le doglianze di nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto infondati i motivi così formulati.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha ribadito che il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo consentito censurare la mera valutazione del materiale probatorio o il merito della ricostruzione fattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile da non consentire di individuare la ratio decidendi; non è sufficiente contestarne la persuasività o la correttezza alla luce delle risultanze istruttorie.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di nullità della sentenza in una critica al merito della valutazione delle prove o all'interpretazione del testo della decisione, se la motivazione è logicamente intellegibile.
- La deduzione di ultrapetizione richiede la dimostrazione che il giudice abbia realmente deciso su un oggetto diverso da quello devoluto; non basta che abbia interpretato la domanda o il fatto controverso in modo non condiviso dalla parte soccombente.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, discusso tra le parti, la cui considerazione avrebbe con ragionevole certezza condotto a una decisione diversa; non integra il vizio la mera omissione di singoli elementi istruttori o documentali se il fatto storico è stato comunque preso in considerazione.
- In materia di reputazione e cronaca giornalistica, la verifica di legittimità resta ancorata alla coerenza logica della ricostruzione operata dal giudice di merito circa il significato del testo pubblicato e l'attendibilità delle prove raccolte.
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