Sentenza n. 891/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: a) del permesso di costruire n. 2526 rilasciato in data 12.10.2022 rilasciato dal Comune di Fosdinovo alla Società L.A. Immobiliare s.r.l. per la realizzazione di “Nuova costruzione di edificio plurifamiliare di civile abitazione UTOE 13 la Palazzina”; b) della nota prot. n. 10122 del 17/09/2025 con la quale il Comune di Fosdinovo ha comunicato l’insussistenza dei presupposti per dichiarare l’intervenuta decadenza del Permesso di Costruire n. 2526 del 12/10/2022; c) di tutti gli atti e provvedimenti consequenziali, presupposti e connessi, ancorché non conosciuti; nonché per l’accertamento: della decadenza del Permesso di Costruire n. 2526 rilasciato in data 12/10/2022 indicato; e per la condanna: dell’Amministrazione comunale resistente ad adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni, anche di natura repressivo-sanzionatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire per la realizzazione di un edificio plurifamiliare, nonché nota comunale che ha escluso la decadenza del titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune e titolare del titolo edilizio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire e la successiva nota comunale con cui il Comune ha escluso l'intervenuta decadenza del titolo, chiedendo anche l'accertamento della decadenza e l'adozione di provvedimenti repressivi. Hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 133, comma 3, l.r. Toscana n. 65/2014, sostenendo che i lavori non sarebbero iniziati entro un anno e che le attività svolte nel 2025, consistenti in pulizia dei terreni e recinzione, non costituirebbero effettivo inizio dei lavori. Anche considerando le date di inizio indicate dalla società, il termine annuale sarebbe comunque decorso. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990, mancata partecipazione, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che il Comune avrebbe fondato la propria decisione sulle sole dichiarazioni della società e sulla comunicazione di inizio lavori, senza verificare adeguatamente l'epoca e l'effettiva consistenza delle opere. È stata inoltre contestata la produzione documentale della controinteressata, asseritamente acquisita in violazione della disciplina sull'accesso. Il Comune e la società hanno eccepito la tardività e l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, deducendo la conoscenza del permesso già nel 2023 e il carattere meramente confermativo della nota impugnata.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di tardività e inammissibilità. La nota comunale, pur ricognitiva della decadenza eventualmente già verificatasi ex lege, costituisce una determinazione formale adottata a seguito di una nuova istruttoria e autonomamente impugnabile; il ricorso contro di essa è stato quindi ritenuto tempestivo. È stato riconosciuto l'interesse a ricorrere: la vicinitas, unita alla ragionevole possibilità di una diminuzione o peggioramento della visuale panoramica e a un incremento del carico urbanistico, è sufficiente a dimostrare un pregiudizio concreto e attuale, senza necessità di una prova piena del danno. La contestazione relativa all'accesso agli atti è stata respinta, poiché l'eventuale irregolarità dell'accesso non incide né sulla legittimità del provvedimento impugnato né sull'ammissibilità della produzione documentale. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché il termine annuale per l'inizio dei lavori decorre dalla materiale consegna o comunicazione del permesso, non dalla sua mera adozione. Il titolo, adottato il 12 ottobre 2022, era stato ritirato il 14 dicembre 2022; la comunicazione di inizio lavori del 23 novembre 2023 è stata pertanto ritenuta tempestiva. Inoltre, il muro di contenimento in cemento armato, individuato dalle parti resistenti come opera iniziale, risultava compreso nelle opere assentite dal permesso e oggettivamente riferibile al progetto approvato. La circostanza che il muro fosse stato eventualmente realizzato da terzi non esclude la sua idoneità a dimostrare l'inizio dei lavori ai fini dell'efficacia del titolo. Anche il secondo motivo è stato respinto: il Comune aveva svolto gli accertamenti ritenuti necessari e i ricorrenti non avevano contestato la riferibilità del muro al progetto, né dimostrato quali ulteriori elementi avrebbero potuto introdurre in caso di maggiore partecipazione, trattandosi peraltro di procedimento iniziato su loro istanza. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento di euro 4.000,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 15, comma 2, d.P.R. 380/2001
il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo
Il termine annuale decorre, ai fini degli effetti decadenziali pregiudizievoli, dalla materiale consegna o comunicazione del permesso di costruire e non dalla mera data di adozione. L'inizio deve inoltre riferirsi a opere effettivamente riconducibili al progetto assentito.
art. 133, comma 3, l.r. Toscana 65/2014
Richiamato dai ricorrenti quale fondamento del termine per l'inizio dei lavori; la censura basata sulla sua violazione è stata respinta per la tempestività dell'inizio dei lavori.
art. 21-bis l. 241/1990
subordina l’efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati alla comunicazione dello stesso al destinatario
La regola della comunicazione al destinatario è stata applicata, in relazione agli effetti decadenziali del permesso di costruire, per individuare il dies a quo del termine annuale.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dai ricorrenti per il difetto di motivazione; la censura è stata respinta.
art. 7 l. 241/1990
Invocato dai ricorrenti per la mancata partecipazione procedimentale; la censura è stata respinta perché il procedimento era stato attivato dagli stessi istanti e non è stata dimostrata l'utilità di ulteriori apporti partecipativi.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato in relazione alla possibilità di precisare e comprovare nel corso del processo il pregiudizio posto a fondamento dell'interesse a ricorrere.
Massime di principio
- Ai fini della decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori, il termine annuale decorre dalla materiale consegna o comunicazione del titolo al destinatario, e non dalla mera data di adozione del provvedimento, almeno con riferimento agli effetti decadenziali pregiudizievoli.
- L'inizio dei lavori rilevante ai fini dell'efficacia del permesso di costruire non può consistere in attività meramente formali o prive di collegamento con l'intervento autorizzato, ma può essere integrato dalla realizzazione di un'opera prevista dal progetto assentito, anche se tale opera sia stata materialmente eseguita da terzi.
- La decadenza del permesso di costruire, pur verificandosi ex lege al ricorrere dei presupposti, richiede una formale determinazione amministrativa ricognitiva, funzionale ad assicurare il contraddittorio sull'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto; tale determinazione è autonomamente impugnabile.
- La vicinitas, accompagnata dalla ragionevole possibilità di un peggioramento della visuale panoramica o di un incremento del carico urbanistico, è idonea a fondare l'interesse a ricorrere contro un titolo edilizio; non è necessaria la prova piena del danno, né il pregiudizio deve essere totale o di particolare intensità.
- L'eventuale violazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi non determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato né l'inammissibilità della documentazione prodotta nel giudizio, trattandosi di profili autonomi.
- Nel procedimento avviato su istanza del privato, la mancata partecipazione ulteriore non determina l'illegittimità dell'atto se l'amministrazione ha svolto gli accertamenti necessari e il ricorrente non dimostra quali elementi utili avrebbe potuto apportare mediante un più ampio contraddittorio.
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