Sentenza n. 916/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'autorizzazione all'installazione temporanea di un dehors, unitamente al preavviso di diniego
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo all'installazione di un dehors, deducendo l'illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, il diniego finale era fondato sull'applicabilità del regolamento comunale sui dehors, sull'inconfigurabilità della somministrazione non assistita in ragione della presenza di tavoli imbanditi e preparati, sulla non conformità dei servizi igienici per i dipendenti e sulla violazione dell'art. 6, comma 1, lett. j), del regolamento comunale sui dehors n. 9 del 23 gennaio 2019. Tali ragioni risultavano diverse e ulteriori rispetto a quelle sottoposte al contraddittorio procedimentale mediante il preavviso di diniego. L'unico elemento comune, relativo alla documentazione attestante la frequenza a un corso, non era pertinente rispetto all'autorizzazione richiesta.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il ricorrente aveva conseguito integralmente il bene della vita perseguito, ossia l'installazione temporanea di tavolini e sedie fino al 28 settembre 2025. Ai fini della regolazione delle spese, il giudice ha svolto una valutazione di soccombenza virtuale e ha ritenuto fondata la prima censura assorbente. Il diniego è stato reputato illegittimo perché fondato su ragioni nuove rispetto a quelle comunicate con il preavviso di rigetto. Sebbene non sia richiesta una perfetta identità tra preavviso e provvedimento finale, la motivazione conclusiva deve rimanere sostanzialmente inscritta nello schema delineato dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e non può introdurre ragioni totalmente nuove. La discrasia tra preavviso e diniego finale integra un vizio sostanziale di istruttoria e motivazione, non sanabile mediante l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 10-bis l. 241/1990
è illegittimo, per violazione dell’art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento di diniego la cui motivazione sia arricchita di ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato
Il provvedimento finale può precisare o sviluppare le ragioni già prospettate nel preavviso di rigetto, ma non può fondarsi su motivi sostanzialmente nuovi e non previamente sottoposti al contraddittorio procedimentale.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Non è applicabile quando la discrasia tra preavviso di rigetto e provvedimento finale determina un vizio sostanziale di istruttoria e motivazione, e non una mera irregolarità formale.
art. 26 c.p.a.
Consente la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale quando il giudizio si definisce per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Il provvedimento finale di diniego non può essere fondato su ragioni sostanzialmente nuove e ulteriori rispetto a quelle comunicate con il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
- Non è necessaria una perfetta identità letterale o una corrispondenza puntuale tra il preavviso di rigetto e il provvedimento conclusivo; è però necessario che il contenuto sostanziale del diniego finale rimanga compreso nello schema delle ragioni previamente sottoposte al contraddittorio.
- L'introduzione nel diniego finale di motivi completamente nuovi rispetto al preavviso integra un vizio sostanziale di istruttoria e motivazione, non una mera irregolarità formale, sicché non trova applicazione l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
- Quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente viene integralmente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.; la regolazione delle spese può essere effettuata sulla base della soccombenza virtuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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