Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 982/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando per il reclutamento di 22 vicecommissari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, nella parte in cui richiedeva il diploma di laurea del previgente ordinamento oppure una laurea magistrale o specialistica equiparata, escludendo le sole lauree triennali, nonché il conseguente blocco della candidatura sulla piattaforma InPA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, già dipendenti del Corpo Forestale regionale, possedevano rispettivamente lauree in Servizi giuridici, Scienze agrarie, Scienze dei servizi giuridici e una laurea magistrale in Gestione dell’ambiente e del territorio terrestre. In sede di compilazione della domanda sulla piattaforma InPA, il sistema aveva impedito il perfezionamento della candidatura per il mancato possesso del titolo richiesto dal bando. Essi sostenevano che gli artt. 9 della l.r. n. 26/1985 e 15, comma 6, della l.r. n. 7/2005, letti alla luce dei d.m. n. 509/1999 e n. 270/2004, consentissero la partecipazione anche ai possessori di laurea triennale. Deducevano violazione delle citate disposizioni, del d.m. n. 509/1999, nonché eccesso di potere per falso presupposto, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione e disparità di trattamento. Richiamavano inoltre una procedura di progressione verticale interna del 2021 nella quale erano state ammesse lauree triennali. La Presidenza del Consiglio eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre la Regione chiedeva il rigetto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, poiché la procedura era stata interamente indetta, disciplinata e gestita dalla Regione Sardegna e il Dipartimento si era limitato a mettere a disposizione la piattaforma InPA. Nel merito ha respinto il ricorso. Il Collegio ha riconosciuto all’amministrazione ampia discrezionalità nell’individuazione dei titoli di studio per l’accesso ai concorsi, purché i requisiti siano ragionevolmente correlati alle mansioni e alle esigenze organizzative e non risultino illogici o arbitrari. La richiesta del diploma di laurea del vecchio ordinamento oppure della laurea magistrale o specialistica è stata ritenuta coerente con le funzioni, le responsabilità tecniche, operative e di coordinamento proprie dell’Area C degli ufficiali forestali. Il bando è stato giudicato chiaro nel distinguere il diploma di laurea del previgente ordinamento dalle lauree magistrali e specialistiche, senza includere la laurea triennale. L’art. 15, comma 6, della l.r. n. 7/2005 non attribuisce ai possessori di laurea triennale un diritto alla partecipazione, poiché demanda ai bandi la specificazione dei titoli richiesti. I d.m. n. 509/1999 e n. 270/2004 hanno introdotto un nuovo sistema articolato su più livelli, ma non hanno automaticamente sostituito il diploma di laurea con la laurea triennale né creato equipollenze generalizzate rilevanti per i concorsi. La diversa disciplina della progressione verticale interna del 2021 non integra disparità di trattamento, trattandosi di procedura rivolta a personale interno dotato di esperienza professionale, diversa dal concorso pubblico aperto anche agli esterni. Il favor partecipationis opera come criterio interpretativo della lex specialis, ma non impedisce la previsione di requisiti selettivi ragionevoli. Infine, il blocco della piattaforma InPA non costituisce un autonomo vizio, essendo conseguenza dell’applicazione dei requisiti del bando e non di un dimostrato malfunzionamento tecnico. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 l.r. n. 26/1985

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti, ma non è stata ritenuta idonea a imporre l’ammissione dei possessori della sola laurea triennale.

  • art. 15, comma 6, l.r. n. 7/2005

    Individua il livello di istruzione richiesto per l’accesso all’Area C, demandando ai bandi la specificazione dei titoli; non attribuisce un diritto alla partecipazione con la sola laurea triennale.

  • d.m. 3 novembre 1999, n. 509

    La riforma universitaria non ha determinato l’automatica sostituzione del diploma di laurea del previgente ordinamento con la laurea triennale ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi.

  • d.m. n. 270/2004

    Ha contribuito all’articolazione dei titoli universitari su più livelli, senza introdurre una generalizzata equipollenza tra laurea triennale e diploma di laurea del vecchio ordinamento.

Massime di principio

  • L’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell’individuazione dei titoli di studio richiesti per l’accesso a un concorso pubblico, purché il requisito sia ragionevolmente correlato alla professionalità, alle funzioni e alle responsabilità del posto da ricoprire; la scelta è sindacabile solo per illogicità, arbitrarietà o contraddittorietà manifeste.
  • Quando la lex specialis distingue tra diploma di laurea del previgente ordinamento e laurea magistrale o specialistica equiparata, tale formulazione non comprende la laurea triennale in assenza di un’esplicita previsione normativa o del bando.
  • La riforma universitaria introdotta dai d.m. n. 509/1999 e n. 270/2004 non ha prodotto una generalizzata sostituzione del diploma di laurea del vecchio ordinamento con la laurea triennale ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici; la continuità tra ordinamenti formativi non equivale a equipollenza o equiparazione con effetti legali.
  • La previsione legislativa del diploma di laurea come livello di istruzione per l’accesso a una qualifica pubblica, quando demandi ai bandi la specificazione dei titoli, non impedisce all’amministrazione di richiedere una laurea magistrale, specialistica o un titolo del previgente ordinamento, se la scelta è coerente con le esigenze del reclutamento.
  • Le regole sui titoli di studio previste per una progressione verticale interna possono differire da quelle stabilite per un concorso pubblico aperto anche a candidati esterni, poiché le due procedure perseguono finalità diverse e la precedente esperienza professionale del personale interno può giustificare requisiti culturali differenti.
  • Il mancato perfezionamento della candidatura su una piattaforma informatica non costituisce autonomo vizio procedimentale quando il sistema si sia limitato ad applicare i requisiti del bando e non sia provato alcun malfunzionamento tecnico imputabile alla piattaforma.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potereRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.