Cassazione Civile, Ordinanza n. 03097/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico dipendente)
La controversia
La controversia nasce dal rifiuto della segreteria della commissione tributaria regionale di rilasciare copia di una sentenza tributaria munita di formula esecutiva ex art. 475 c.p.c., richiesta dalla contribuente per recuperare coattivamente le spese di lite liquidate a suo favore. Dopo aver ottenuto dal Presidente del Tribunale un decreto che ordinava il rilascio della copia esecutiva, la contribuente agì poi contro la dirigente della segreteria chiedendone la condanna personale al risarcimento, ex art. 2043 c.c., delle spese e competenze legali sostenute per ottenere quel decreto. Il giudice di pace accolse la domanda e il tribunale, in appello, ritenne illecito l’ostacolo frapposto all’esercizio dell’azione esecutiva. In cassazione la dirigente dedusse: 1) violazione della disciplina speciale del processo tributario, sostenendo che, dopo il d.lgs. n. 156/2015, le sentenze tributarie sono esecutive secondo il solo capo IV del d.lgs. n. 546/1992 e che l’unico rimedio per l’attuazione è il giudizio di ottemperanza, sicché era legittimo il rifiuto di apporre la formula esecutiva; 2) in subordine, che mancavano dolo o colpa grave richiesti per la responsabilità dei dipendenti pubblici verso i terzi; 3) ulteriormente in subordine, che non vi era danno risarcibile perché la parte avrebbe potuto notificare direttamente la sentenza all’Agenzia delle entrate e ottenere il pagamento senza quell’iniziativa processuale.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, richiamando la giurisprudenza già formatasi dopo la riforma del 2015: nel processo tributario il giudizio di ottemperanza costituisce il rimedio per dare attuazione alle sentenze in caso di inadempimento dell’Amministrazione, senza necessità di ricorrere all’esecuzione forzata civile né, quindi, di ottenere la spedizione in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. Conseguentemente il diniego di rilascio della formula esecutiva non integra un comportamento illecito. I motivi secondo e terzo restano assorbiti. La sentenza impugnata viene cassata senza rinvio, con annullamento della condanna risarcitoria pronunciata nei confronti della ricorrente; sono compensate le spese di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 475 c.p.c.
la formula esecutiva non è necessaria per l’attuazione delle sentenze tributarie dopo la riforma del 2015, poiché il sistema speciale rinvia al giudizio di ottemperanza
artt. 743, 744, 745 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per contestare la procedura di rilascio della copia esecutiva; la Corte ritiene assorbente la disciplina speciale tributaria
art. 60 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali invocate dalla ricorrente
art. 67-bis d.lgs. 546/1992
Le sentenze delle commissioni tributarie sono esecutive
la Corte lo legge nel senso che l’esecutività opera secondo il capo IV del d.lgs. n. 546/1992 e non richiede l’attivazione del meccanismo civile della formula esecutiva
art. 68 d.lgs. 546/1992
indicato dalla Corte come disposizione che, dopo la novella, consente l’ottemperanza in caso di mancata esecuzione della sentenza
art. 69 d.lgs. 546/1992
prevede il pagamento entro novanta giorni dalla notifica della sentenza e, in caso di inadempimento, la possibilità di ricorrere all’ottemperanza senza attendere il passaggio in giudicato
art. 70 d.lgs. 546/1992
costituisce il rimedio esclusivo per l’attuazione delle sentenze tributarie in caso di mancato adempimento dell’Amministrazione
art. 38 d.lgs. 546/1992
richiamato in relazione al termine di novanta giorni per il pagamento delle somme dovute nel processo tributario
art. 28 Cost.
invocato dalla ricorrente nel sostenere i limiti della responsabilità del dipendente pubblico verso i terzi
art. 2043 c.c.
fondamento della domanda risarcitoria proposta dalla contribuente; la Corte esclude l’illiceità del comportamento contestato
art. 2056 c.c.
richiamato nel terzo motivo sulla liquidazione del danno
art. 1223 c.c.
richiamato per il nesso di causalità e il danno risarcibile
art. 1227, comma 2, c.c.
richiamato per il concorso del fatto colposo del creditore nella produzione del danno
artt. 22, comma 1, e 23, comma 1, d.p.r. 3/1957
richiamati dalla ricorrente sulla responsabilità dei dipendenti dello Stato
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul rito camerale in cassazione menzionata nel provvedimento
Massime di principio
- Dopo la riforma del processo tributario introdotta dal d.lgs. n. 156/2015, l’attuazione delle sentenze tributarie in caso di inadempimento dell’Amministrazione avviene tramite il giudizio di ottemperanza, che assume funzione esclusiva e sostitutiva rispetto all’esecuzione forzata civile.
- Nel processo tributario la sentenza è immediatamente esecutiva nei limiti previsti dal d.lgs. n. 546/1992; pertanto non occorre ottenere la spedizione in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. per renderne effettivo il comando.
- Quando il sistema speciale esclude il ricorso all’esecuzione civile, il rifiuto dell’ufficio di rilasciare la formula esecutiva non è di per sé fonte di responsabilità aquiliana, perché manca l’ingiustizia del danno derivante da un atto dovuto alla disciplina speciale.
- Le spese di lite liquidate in favore del contribuente, se non pagate spontaneamente dall’Amministrazione entro il termine previsto, possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e senza attendere il giudicato.
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