Sentenza n. 2038/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal MAECI sull'istanza di convocazione per formalizzare la richiesta di visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI, tramite la competente Rappresentanza diplomatica italiana a Islamabad, sull'istanza di convocazione necessaria a formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, l'Ambasciata ha convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto; il ricorrente non ha contestato tale sopravvenienza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione, nelle more del giudizio, aveva adottato la condotta richiesta, convocando il ricorrente. Le spese di lite sono state compensate, con salvezza del rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente, in considerazione della ragionevolezza del termine con cui la Rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta la condotta richiesta dal ricorrente, viene meno l'oggetto sostanziale della controversia e il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta convocazione del richiedente da parte della competente rappresentanza diplomatica, finalizzata alla formalizzazione dell'istanza di visto, rende non più attuale la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio relativo alla convocazione.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'intervento dell'amministrazione, le spese possono essere compensate; il contributo unificato può essere rimborsato al ricorrente quando l'amministrazione abbia dato riscontro positivo alla richiesta entro un termine ritenuto ragionevole dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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