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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08598/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione aveva notificato un pignoramento presso terzi ex artt. 72-bis e 77 del D.P.R. 602/1973 in relazione a quattro cartelle per ICI. La contribuente aveva impugnato il pignoramento e le cartelle. In primo grado era stata accolta l'opposizione, ritenendosi tardiva la documentazione dell'ente e fondata l'eccezione di prescrizione. In appello la CTR aveva escluso la prescrizione, ritenendo interruttive alcune intimazioni di pagamento non impugnate, ma aveva confermato la nullità dell'intero procedimento per mancata prova della notifica delle cartelle. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva, in unico motivo, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973, sostenendo che la CTR avesse travisato il materiale probatorio, poiché gli avvisi di ricevimento delle cartelle erano stati invece depositati e avrebbero dimostrato la rituale notifica postale. La contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando a sua volta la violazione delle norme processuali e sostanziali in tema di prova della notifica e prescrizione, insistendo per il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del credito ICI e per la nullità del procedimento di riscossione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'agente della riscossione, ritenendo ammissibile la doglianza sul travisamento della prova alla luce del principio delle Sezioni Unite. Ha rilevato che la CTR aveva erroneamente affermato l'assenza di prova della notifica delle cartelle senza considerare gli avvisi di ricevimento depositati. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché rivaluti il materiale probatorio e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973

    norma richiamata quale base formale del pignoramento presso terzi disposto dall'agente della riscossione.

  • art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973

    richiamato nel contesto del pignoramento presso terzi esattoriale.

  • art. 32 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione al termine per la produzione documentale nel processo tributario.

  • art. 58 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato per l'ammissibilità dei documenti prodotti in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare il travisamento del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per denunciare una erronea valutazione delle prove documentali.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato quale norma sulla notifica delle cartelle di pagamento e sulla prova della stessa.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro del vizio dedotto in cassazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato per distinguere il travisamento della prova rimediabile con revocazione per errore di fatto.

  • art. 2948 c.c.

    richiamato dalla controricorrente incidentale in tema di prescrizione quinquennale del credito per ICI.

Massime di principio

  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non coincide con una mera diversa valutazione logica del materiale istruttorio: se consiste in una svista sul fatto probatorio in sé, il rimedio è la revocazione per errore di fatto, quando ne ricorrano i presupposti; se invece il fatto probatorio è stato oggetto di controversia e la censura investe la sua lettura, la doglianza può essere proposta con il ricorso per cassazione nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
  • Nel processo tributario, la prova della notifica delle cartelle di pagamento non può essere esclusa dal giudice di merito ove risultino in atti gli avvisi di ricevimento o altra documentazione idonea a dimostrare la rituale notificazione; una motivazione che ne affermi l'assenza senza considerare tali documenti incorre in travisamento della prova.
  • Quando il motivo di ricorso principale viene accolto per erronea valutazione del compendio probatorio, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito e le questioni in esso dedotte devono essere riesaminate dal giudice di rinvio.
  • L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, se formulata in modo generico e non riferibile a specifiche doglianze, è inammissibile perché non consente al giudice di comprendere il vizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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