Sentenza n. 13347/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno del 22.03.2023, notificato il 02.05.2023, avente per oggetto il rifiuto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.9, comma 1 lett. f) legge 91/1992 K 10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per asseriti possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2023, notificato il 2 maggio 2023, con il quale era stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana proposta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su valutazioni relative a possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, formulate all'epoca dai servizi segreti. Nel corso del giudizio il Ministero ha preannunciato il riesame della posizione sulla base di ulteriori elementi acquisiti e ha poi depositato il decreto del Presidente della Repubblica del 6 luglio 2026, con il quale è stata conferita la cittadinanza italiana.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il conferimento della cittadinanza italiana intervenuto nel corso del giudizio ha integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale azionato. Il Collegio ha escluso che il successivo riesame della situazione di pericolosità attuale implicasse l'illegittimità delle valutazioni precedentemente formulate, poiché il Ministero, all'epoca, doveva attenersi alle valutazioni dei servizi segreti. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana sulla base della quale era stata presentata l'istanza del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta emanazione del provvedimento richiesto, quando presenta valenza integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, determina la cessazione della materia del contendere.
- Il successivo riesame favorevole della posizione di un richiedente la cittadinanza, fondato su una diversa valutazione della pericolosità attuale, non implica di per sé l'illegittimità delle valutazioni ostative formulate in precedenza sulla base degli elementi allora disponibili e delle informazioni dei servizi di sicurezza.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il diniego originario era fondato su valutazioni di pericolosità per la sicurezza della Repubblica alle quali l'amministrazione era tenuta ad attenersi e il successivo riesame favorevole non dimostra l'illegittimità del precedente diniego.
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