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Sentenza

Sentenza del 25/02/2015 n. 948 - Consiglio di Stato

TARSU - Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Unità abitative e alberghi - Appartenenza alla medesima categoria - Differenziazione tariffaria - Difetto di motivazione - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la deliberazione della Giunta comunale n. 805 del 21 novembre 2001, con cui erano state determinate per il 2002 le tariffe TARSU, fissando per alberghi, pensioni, residence e affittacamere una tariffa di 3,10 euro per metro quadrato. La censura principale riguardava l'illegittima e immotivata differenziazione tariffaria tra abitazioni e strutture alberghiere: il regolamento comunale le aveva collocate nella medesima categoria omogenea, ma la delibera aveva applicato agli alberghi un coefficiente di produttività quantitativa dei rifiuti superiore a più del doppio di quello delle abitazioni, senza spiegare adeguatamente le ragioni di tale scelta. Era stato inoltre dedotto il difetto di competenza della Giunta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformato la sentenza del TAR Toscana e accolto il ricorso originario. Ha annullato, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati, rilevando il difetto di motivazione della delibera: una volta inserite abitazioni e strutture alberghiere nella stessa categoria o sottocategoria omogenea, il Comune avrebbe dovuto spiegare in modo concreto e coerente perché applicare agli alberghi un coefficiente quantitativo così superiore. Il Comune di Prato è stato condannato a rifondere le spese dei due gradi di giudizio, liquidate complessivamente in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 65, commi 1 e 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'art. 3, comma 68, legge 28 dicembre 1995, n. 549

    Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune [...] moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile [...] per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

    La TARSU deve essere commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti producibili in relazione all'uso dei locali. I coefficienti devono quindi essere coerenti con la produttività effettiva e adeguatamente motivati, soprattutto quando incidono su categorie previamente considerate omogenee.

  • Art. 68, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 507/1993

    La classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree indica un'omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria.

    L'inserimento di abitazioni e alberghi nella stessa categoria o sottocategoria implica una valutazione comunale di omogeneità della potenzialità dei rifiuti. Una successiva forte differenziazione tariffaria richiede una motivazione specifica e coerente con tale classificazione.

  • Art. 69, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La deliberazione annuale che determina la tassa costituisce un nuovo provvedimento e non un atto meramente confermativo di quello dell'anno precedente; pertanto può essere autonomamente impugnata.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    Il Consiglio di Stato richiama il problema della motivazione relativa al regime transitorio e ai metodi di elaborazione delle tariffe rifiuti, sottolineando che il ricorso a criteri indiretti o a metodologie tecniche deve essere illustrato e giustificato dall'amministrazione.

Massime di principio

  • Quando un regolamento comunale colloca attività diverse nella stessa categoria omogenea, una successiva tariffa molto più elevata per una di esse deve essere sorretta da una motivazione concreta, tecnica e verificabile.
  • La tariffa rifiuti deve riflettere la quantità e la qualità presumibile dei rifiuti prodotti, non il semplice maggiore valore economico o la maggiore redditività dell'attività esercitata.
  • Una differenza tariffaria particolarmente significativa, come un coefficiente superiore al doppio, richiede una spiegazione puntuale dei dati, dei criteri e delle modalità di calcolo utilizzati.
  • La classificazione regolamentare e la determinazione annuale della tariffa devono essere coerenti: se l'amministrazione cambia sostanzialmente il trattamento tariffario, deve esplicitare le ragioni del cambiamento.
  • In caso di impugnazione, la carenza di motivazione della delibera tariffaria può comportarne l'annullamento anche se il Comune dispone in astratto del potere di determinare le tariffe.

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