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Sentenza

Sentenza n. 2821/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1302/2024.

Giustizia amministrativa202504060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1302/2024, recante condanna all'erogazione della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1302/2024, notificata il 20 febbraio 2024 e non impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria del 2 dicembre 2024. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero a erogare la carta docente a una ricorrente per l'anno scolastico 2020/2021 e all'altra per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. È stata chiesta l'esecuzione del giudicato, l'assegnazione di un termine all'Amministrazione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, considerando la mancata impugnazione della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha disposto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato, precisando che dopo tale scadenza grava sulla parte interessata l'onere di attivarsi per l'insediamento del commissario. Ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato quale commissario ad acta. Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite PAT. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, di ordinare l'esecuzione del titolo e di imporre una penalità di mora per l'ulteriore inottemperanza; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, incluse le spese di viaggio e le ulteriori spese di adempimento, nonché il termine decadenziale per la presentazione della parcella.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute dal commissario ad acta nell'adempimento dell'incarico.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Impone la presentazione della parcella del commissario ad acta entro il termine previsto, a pena di decadenza; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata impugnazione del titolo giudiziale, attestata dalla certificazione della cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione integrano i presupposti per ordinare l'esecuzione coattiva del giudicato.
  • Quando il titolo esecutivo impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'integrale adempimento e nominare, per l'ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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