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Sentenza

Sentenza n. 78/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto n. -OMISSIS- con il quale il Ministero della Difesa ha rigettato la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo presentata dal ricorrente; 2) il parere n. -OMISSIS- del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio espresso nell’ambito del procedimento.

Giustizia amministrativa202401031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, nonché il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale e il presupposto parere del Comitato di Verifica, deducendo eccesso di potere, difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Ha sostenuto che l'Amministrazione avesse erroneamente applicato l'art. 2, comma 1, del d.P.R. 461/2001, considerando tardiva la domanda presentata il 29 luglio 2022. Secondo il ricorrente, il termine semestrale non sarebbe decorso dalla data del sinistro stradale del 31 dicembre 2021, ma dalle successive date in cui erano state diagnosticate le ulteriori infermità e lesioni, rispettivamente il 17 febbraio, il 19 febbraio e il 21 marzo 2022, ovvero dal momento della piena conoscenza della natura, gravità e origine causale delle patologie. Il TAR ha acquisito, ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.a., chiarimenti e documentazione sull'istruttoria, compreso il verbale della Commissione medica ospedaliera che aveva individuato nel 31 dicembre 2021 la data di conoscibilità dell'infermità.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha interpretato l'art. 2, comma 1, del d.P.R. 461/2001 nel senso che il termine perentorio di sei mesi decorre alternativamente dalla data dell'evento dannoso, dalla data di conoscenza dell'infermità o dalla data di conoscenza dell'aggravamento, in relazione alle diverse fattispecie previste dalla norma. Quando l'infermità deriva da un evento dannoso istantaneo, oggettivamente collocabile nel tempo, il dies a quo coincide con la data dell'evento e non può essere differito sino alla diagnosi delle ulteriori patologie, alla piena conoscenza della loro eziopatogenesi o all'acquisizione di tutti gli elementi probatori della domanda. Nel caso concreto, il sinistro stradale del 31 dicembre 2021 costituiva l'evento dannoso istantaneo dal quale erano derivate le lesioni e le successive infermità; inoltre, una prima lesione era stata diagnosticata già il giorno dell'incidente. La domanda del 29 luglio 2022 era pertanto tardiva, essendo stata presentata oltre sei mesi dopo il sinistro. Le successive diagnosi non determinavano lo slittamento del termine, poiché avrebbero potuto consentire, ricorrendone i presupposti, una successiva revisione dell'equo indennizzo ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.P.R. 461/2001. Il TAR ha ritenuto infondate le censure di eccesso di potere, difetto di motivazione e carenza istruttoria e ha compensato integralmente le spese di lite per le peculiarità della controversia e la natura dell'attività difensiva delle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.P.R. 461/2001

    Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti [...] deve presentare [...] la domanda [...] entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.

    La disposizione individua tre dies a quo alternativi, collegati a fattispecie diverse. In presenza di un evento dannoso istantaneo, oggettivamente collocabile nel tempo, il termine decorre dalla data dell'evento e non dalla successiva conoscenza di tutte le diagnosi, della gravità o dell'eziopatogenesi delle patologie.

  • art. 2, comma 3, d.P.R. 461/2001

    La domanda di equo indennizzo [...] può essere successiva o contestuale a quella di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere presentata nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio.

    La domanda di equo indennizzo può essere proposta contestualmente, successivamente o nel corso del procedimento di riconoscimento della causa di servizio, secondo le modalità temporali previste dal regolamento.

  • art. 2, comma 6, d.P.R. 461/2001

    L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento motivato [...] quando riscontra [...] che la domanda è stata presentata oltre i termini di decadenza.

    La tardività della domanda costituisce ragione per il rigetto motivato, previo accertamento della conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità o lesione secondo la disciplina regolamentare.

  • art. 6, comma 6, d.P.R. 461/2001

    La Commissione medica ospedaliera è individuata quale organo competente a determinare la data di conoscibilità dell'infermità.

  • art. 14, comma 4, d.P.R. 461/2001

    Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e di concessione di equo indennizzo [...] può essere richiesta, per una sola volta, la revisione dell'equo indennizzo già concesso.

    La possibilità di chiedere la revisione dell'equo indennizzo per ulteriori aggravamenti o compromissioni conferma sistematicamente la decorrenza rigorosa del termine semestrale dalla verificazione dell'evento dannoso.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al giudice di acquisire dalla pubblica amministrazione informazioni e documenti utili alla decisione, inclusa la documentazione istruttoria relativa al provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.P.R. 461/2001, il termine perentorio di sei mesi per la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio decorre alternativamente dalla data dell'evento dannoso, dalla conoscenza dell'infermità o lesione oppure dalla conoscenza dell'aggravamento di un'infermità o lesione preesistente.
  • Quando l'infermità deriva da un evento dannoso istantaneo e oggettivamente collocabile nel tempo, il termine semestrale decorre dalla data dell'evento, anche se ulteriori lesioni o patologie vengono diagnosticate successivamente.
  • La decorrenza del termine non può essere differita sino alla conoscenza dell'esatta situazione clinica, della gravità definitiva o dell'eziopatogenesi completa dell'infermità, poiché ciò renderebbe il termine decadenziale incerto e dipendente dalle iniziative diagnostiche dell'interessato.
  • La successiva diagnosi di ulteriori conseguenze morbose derivanti dal medesimo evento dannoso non determina, di regola, un nuovo dies a quo per la domanda originaria di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; l'ordinamento assicura eventuali ulteriori tutele attraverso la revisione dell'equo indennizzo nei termini previsti dall'art. 14, comma 4, del d.P.R. 461/2001.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoTermini del procedimento e silenzio
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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