Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24271/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento con cui l'Agenzia delle Entrate chiedeva a una società il pagamento di euro 44.926,00 oltre interessi, in relazione all'IVA 2003. La somma era collegata a un precedente avviso di accertamento che aveva disconosciuto parzialmente un credito IVA indicato in dichiarazione e aveva ritenuto indetraibile l'imposta relativa all'acquisto di alcuni immobili. La società aveva ottenuto in precedenza il rimborso dell'eccedenza IVA prestando garanzia fideiussoria e, durante il giudizio sull'avviso, aveva aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Dopo tale definizione, l'Ufficio aveva ritenuto di poter comunque recuperare le somme già rimborsate e aveva notificato l'intimazione. In primo e secondo grado la società aveva contestato la legittimità dell'atto, sostenendo che la definizione della lite avesse chiuso il rapporto tributario e impedito ulteriori pretese sul medesimo debito. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, anzitutto la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, e poi la violazione dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, sostenendo che la definizione agevolata non equivale ad annullamento dell'atto impositivo, non rende incontestabile il credito IVA e non preclude la richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado fosse motivata, sia pure sinteticamente, in modo sufficiente a rendere percepibile la ratio decidendi, escludendo quindi la nullità per motivazione apparente. Ha inoltre affermato che la definizione agevolata delle liti tributarie non equivale all'annullamento dell'atto impositivo né accerta la spettanza del credito IVA, ma nel caso concreto impediva all'Amministrazione di reiterare, con un successivo atto della riscossione, la stessa pretesa già compresa nell'avviso di accertamento definito. La Cassazione ha quindi confermato la decisione di merito che aveva annullato l'intimazione di pagamento e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la nullità per difetto di motivazione sussiste solo quando il ragionamento del giudice non sia percepibile e non consenta di comprendere la ratio decidendi.

  • art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per censurare la violazione di legge sostanziale, in questo caso dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.

  • art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018

    La definizione agevolata delle liti pendenti è una modalità legale, forfettaria e deflattiva di estinzione della lite; non equivale all'annullamento dell'atto impositivo né trasforma automaticamente il credito IVA in credito incontestabile, ma preclude che la medesima pretesa già definita sia nuovamente azionata mediante un successivo atto della riscossione.

  • art. 6, comma 9, ultimo periodo, d.l. n. 119 del 2018

    Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono sulle pronunce non passate in giudicato, confermando che la definizione sostituisce l'accertamento giudiziale con un effetto estintivo di fonte legale.

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018

    Richiamato per la continuità normativa con le precedenti discipline di definizione agevolata delle liti fiscali.

  • art. 16, comma 8, l. n. 289 del 2002

    Precedente disciplina della definizione delle liti fiscali da cui la Corte ricava principi applicabili anche all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo non consente di comprendere il fondamento della decisione; non basta che la motivazione sia sintetica o concisa, purché renda percepibile il percorso logico seguito dal giudice.
  • Il richiamo a precedenti giurisprudenziali integra una motivazione sufficiente se è collegato alla fattispecie concreta e consente di comprendere come il principio richiamato sia stato applicato al caso deciso.
  • La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti produce un effetto estintivo legale del giudizio, ma non equivale all'annullamento dell'atto impositivo e non accerta in positivo la spettanza del credito del contribuente.
  • Nel caso in cui l'avviso di accertamento abbia disconosciuto e recuperato a tassazione un rimborso IVA già erogato, la successiva definizione agevolata della lite impedisce all'Amministrazione di riproporre la stessa pretesa con un atto della riscossione, perché la medesima obbligazione fiscale è già stata ricompresa nella lite definita.
  • La regola per cui il condono opera sul debito fiscale e non rende incontestabili, in astratto, i crediti del contribuente vale solo per crediti rimasti estranei alla lite definita; non legittima la duplicazione della pretesa sullo stesso rapporto già chiuso con la definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.