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Sentenza

Sentenza n. 1066/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento 1. del provvedimento emesso dal Questore di Catanzaro, -OMISSIS-, in data 07.02.2020 e notificato il 03.03.2020, con il quale -OMISSIS- veniva avvisato oralmente ai sensi dell'art. 1 e 3 D. Lgs n. 159/2011; 2. di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico e/o conseguente e consequenziale;

Giustizia amministrativa202000854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso orale emesso dal Questore ai sensi degli artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale sostenendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011 e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per falsità del presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza. Ha dedotto che il provvedimento si fondasse su elementi generici e non attuali, riferiti a vicende familiari e a querele della compagna per maltrattamenti, minacce e lesioni, nonché al rinvenimento di un coltello nell'autovettura, da lui giustificato per ragioni lavorative. Ha inoltre valorizzato la separazione dalla compagna, la cessazione della convivenza, la revoca degli arresti domiciliari disposta dal GIP pochi giorni dopo l'applicazione della misura e l'assenza di un pericolo per la collettività. Secondo il ricorrente, l'Amministrazione avrebbe omesso una corretta istruttoria e avrebbe tratto una prognosi di pericolosità sociale da fatti esclusivamente inerenti alla sfera familiare.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l'avviso orale come provvedimento monitorio, con finalità lato sensu preventiva, che non richiede l'accertamento della responsabilità penale dell'interessato né la definitiva configurazione di fatti costituenti reato. Il giudizio di pericolosità può fondarsi su elementi circostanziati anche di natura indiziaria e su una valutazione complessiva del modello comportamentale, purché adeguatamente motivata. Rispetto alle misure di prevenzione maggiormente invasive, l'avviso orale richiede una base fattuale meno stringente, poiché non produce immediatamente effetti restrittivi o compressivi della libertà personale. Il Questore dispone di ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi sintomatici della pericolosità e il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Gli elementi devono essere valutati con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione dell'atto; le successive pronunce favorevoli, compresa la revoca degli arresti domiciliari, non determinano l'illegittimità sopravvenuta dell'avviso. Nel caso concreto, le gravi contestazioni penali e i numerosi precedenti di polizia richiamati nel provvedimento rendevano non irragionevole la prognosi di pericolosità, mentre la motivazione risultava sufficiente e correlata ai fatti contestati. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

    La riconducibilità del soggetto alle categorie di pericolosità può essere desunta da elementi di fatto e da un modello comportamentale complessivo rivelatore di una personalità incline a condotte antisociali.

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

    L'avviso orale è una misura monitoria e preventiva adottabile sulla base di indizi e sospetti adeguatamente motivati, senza necessità di un previo accertamento definitivo della responsabilità penale.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dell'avviso orale è sufficiente quando indica in modo adeguato e correlato le contestazioni e gli elementi posti a fondamento della prognosi di pericolosità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • L'avviso orale previsto dall'art. 3 d.lgs. 159/2011 ha natura monitoria e finalità preventiva; può essere adottato senza un definitivo accertamento della responsabilità penale o della commissione di un reato, purché la prognosi di pericolosità sia sorretta da elementi di fatto, anche indiziari, adeguatamente motivati.
  • Ai fini dell'avviso orale, la pericolosità sociale può essere desunta dalla valutazione complessiva del comportamento dell'interessato e non richiede necessariamente la prova che egli viva di proventi delittuosi, sia dedito a traffici illeciti o si associ con pregiudicati.
  • Poiché l'avviso orale non produce immediatamente effetti restrittivi o compressivi della libertà individuale, gli elementi di fatto richiesti per la sua adozione possono essere valutati secondo un criterio meno stringente rispetto alle misure di prevenzione più invasive.
  • La valutazione amministrativa della pericolosità sociale è connotata da ampia discrezionalità; il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico e della motivazione dell'autorità di pubblica sicurezza.
  • La legittimità dell'avviso orale deve essere verificata sulla base degli elementi disponibili al momento della sua adozione; eventi o pronunce favorevoli sopravvenuti non determinano, retroattivamente, l'illegittimità dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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