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Sentenza

Sentenza n. 135/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, della Guardia di Finanza - Centro informatico amministrativo nazionale - Ufficio Trattamento economico Personale in Quiescenza, con la quale l'infermità “disturbo dell’adattamento con ansia” del ricorrente non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio notificata il 30 marzo 2021; - del parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, posizione n.-OMISSIS- reso in Roma nell’adunanza n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi: a) la nota Guardia di Finanza - Centro informatico amministrativo nazionale - Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza prot.-OMISSIS-; b) il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, posizione n.-OMISSIS-, reso in Roma nell’adunanza n. -OMISSIS-, nonché, ove occorra ed ove ritenuta lesiva degli interessi del ricorrente, del processo verbale Commissione medica ospedaliera di Milano -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202100500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale che ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e gli atti presupposti, inclusi i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, arruolato nella Guardia di Finanza dal 1984 e trasferito nel 2017, per esigenze di servizio, dal Servizio Sanitario all’Ufficio Logistico, ha dedotto di aver sviluppato successivamente un disturbo dell’adattamento con ansia. Ha impugnato il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 11, comma 3, d.P.R. 461/2001, dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e trasparenza, nonché difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, il diniego sarebbe stato sorretto da una motivazione standardizzata e non avrebbe considerato la prossimità temporale tra il trasferimento, percepito come demansionamento, e l’insorgenza della patologia. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto e incongruità dell’istruttoria, irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti, sostenendo che il trasferimento avrebbe determinato una perdita di autostima e di identità professionale causalmente collegata all’infermità. Ha richiamato gli accertamenti della Commissione medica ospedaliera, che avevano dichiarato l’inidoneità permanente al servizio e ascritto l’infermità alla tabella A, categoria 8, nonché relazioni mediche di parte favorevoli al riconoscimento del nesso causale. Ha inoltre chiesto una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione

Il TAR ha respinto congiuntamente i due motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che il riconoscimento della causa di servizio non opera automaticamente per il solo fatto dell’insorgenza di una patologia e che il dipendente deve allegare e documentare specifici episodi di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti, idonei a incidere causalmente o concausalmente, in modo efficiente e determinante, sull’infermità. Disagi, fatiche e stress ordinariamente connessi all’attività lavorativa non sono sufficienti. Nel caso concreto, il trasferimento per esigenze di servizio, pur percepito dal ricorrente come demansionamento, è stato ritenuto un’evenienza fisiologica del servizio militare e non un fattore eccezionale, né sono stati provati ulteriori episodi particolarmente gravosi. Il giudice ha precisato che la Commissione medica ospedaliera è competente a formulare la diagnosi e, se del caso, ad assegnare l’infermità a una categoria tabellare, mentre il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è l’organo competente ad accertare il nesso causale tra infermità e attività di servizio. Pertanto, il giudizio diagnostico e l’ascrivibilità tabellare favorevoli non dimostrano la dipendenza da causa di servizio. Il parere del Comitato costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile soltanto per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o violazione delle regole procedurali; tali vizi non sono stati ravvisati. Le consulenze mediche di parte, recanti conclusioni difformi, non sono sufficienti a dimostrare il travisamento o l’illogicità manifesta del parere amministrativo. È stata inoltre respinta l’istanza di verificazione o CTU, perché tali strumenti possono servire al controllo della discrezionalità tecnica, ma non possono supplire all’onere probatorio gravante sulla parte. Il ricorso è stato definitivamente respinto; le spese sono state compensate in ragione della minima attività difensiva delle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione; il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, fondata sul parere del Comitato di Verifica.

  • art. 11, comma 3, d.P.R. 461/2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; il testo della sentenza non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; la sentenza non ravvisa violazioni riconducibili a tali principi.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe processuale in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; non costituisce norma decisiva della controversia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto nella sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, a fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio non consegue automaticamente all’insorgenza della patologia durante il rapporto di lavoro, ma richiede l’allegazione e la prova di specifici fatti di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti, idonei a incidere causalmente o concausalmente in modo efficiente e determinante sull’infermità.
  • Disagi, fatiche e livelli di stress normalmente connessi allo svolgimento delle mansioni non sono sufficienti a integrare una causa o concausa di servizio; occorrono circostanze concretamente qualificate per intensità, durata ed eccezionalità.
  • La Commissione medica ospedaliera accerta la diagnosi dell’infermità e la sua eventuale ascrivibilità tabellare, mentre il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio valuta autonomamente il nesso causale o concausale tra la patologia e l’attività lavorativa; pertanto, una diagnosi o un’ascrivibilità tabellare favorevoli non comportano il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
  • Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, quale espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell’assenza di motivazione, del travisamento dei fatti, della manifesta illogicità o della violazione delle regole procedurali; non può essere sostituito da una diversa valutazione sanitaria del giudice o da consulenze mediche di parte prive di autonoma dimostrazione di tali vizi.
  • La verificazione o la consulenza tecnica d’ufficio possono essere disposte per controllare l’esercizio della discrezionalità tecnica, ma non possono essere utilizzate per supplire all’onere probatorio della parte che non abbia previamente dimostrato l’esistenza di fatti di servizio causalmente o concausalmente rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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