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Sentenza

Sentenza del 30/12/2022 n. 38125 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2008 che contestava operazioni ritenute fittizie e richiedeva il recupero a tassazione di complessivi importi significativi in IRES/IRAP e IVA (fatture passive ritenute fittizie, omissione di componenti e maggior IVA). Le censure principali del contribuente riguardavano: carenza di motivazione e difetto di allegazione degli atti richiamati (processi verbali di constatazione e dichiarazioni di terzi), violazione del diritto di accesso e del contraddittorio (Statuto del contribuente), tardiva o illegittima notifica del processo verbale, insufficienza della prova e violazione dell'onere probatorio, comportamento vessatorio dell'Amministrazione, errata applicazione delle norme fiscali relative alla deducibilità dei costi (art.14 L.537/1993 modificato), nonché l'effetto di una successiva sentenza penale di assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti dal contribuente (sia il ricorso per cassazione che quello per revocazione) e ha respinto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Principali punti decisionali: la revocazione ordinaria è ammissibile anche se è pendente o è stato proposto ricorso per cassazione; il cosiddetto 'dolo revocatorio' non era provato: le condotte denunciate erano già state valutate e ritenute irrilevanti dai giudici di merito; la sentenza penale richiamata non rientra nella fattispecie dell'art. 395 c.p.c., n. 3 (non è un documento preesistente la decisione impugnata la cui produzione fosse stata impedita da forza maggiore o fatto dell'avversario) e non determina automaticamente l'annullamento dell'atto tributario; mancata illegittimità per la non allegazione in avviso di accertamento dei documenti cui faceva riferimento il processo verbale di constatazione (l'obbligo di allegazione è limitato ai documenti cui direttamente l'avviso fa riferimento); la tardiva costituzione dell'Agenzia in giudizio non comporta nullità, ma solo decadenza da alcuni mezzi di difesa; il giudice tributario ha correttamente valutato presunzioni e indizi (gravità, precisione e concordanza) e ha motivato adeguatamente l'esito del giudizio. Decisione: ricorsi rigettati; spese in parte compensate e, per il ricorso principale del contribuente, condanna al pagamento delle spese e contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64

    contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c.

    La revocazione ordinaria ai sensi dell'art. 395 c.p.c. è ammissibile anche per sentenze d'appello tributario che siano impugnate in Cassazione o con termini ancora pendenti; si considera l'analogia con il rito civile e la possibilità di concorso tra revocazione e ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 395 e art. 398

    Definiscono i casi tassativi di revocazione (tra cui dolo processuale e rinvenimento di documenti decisivi preesistenti) e prevedono la possibilità di sospendere il giudizio di Cassazione in presenza di revocazione non manifestamente infondata; la Corte ha richiamato i limiti della revocazione come rimedio eccezionale.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 3, 7, 12

    Norme sul diritto del contribuente al contraddittorio e sull'obbligo di motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di allegazione richiesto dall'art.7 riguarda i documenti cui direttamente l'avviso fa riferimento e non automaticamente quelli richiamati nei processi verbali di constatazione.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Principi di trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa; la Corte ha valutato che il diritto di accesso e le forme del contraddittorio non sono a forma vincolata ma devono assicurare effettività e prova di resistenza correlata all'incidenza sul risultato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39, 41-bis, 42

    Norme sugli accertamenti fiscali (analitico-induttivo e parziale); la Corte ha escluso sindacato in Cassazione su questioni di merito non tempestivamente dedotte e ha ritenuto non decisiva la qualificazione formale dell'accertamento ove la motivazione sia esaustiva.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 63

    Prevede la cooperazione della Guardia di Finanza con l'Ufficio e la trasmissione di documenti: tali atti costituiscono indizi utilizzabili in sede tributaria anche se formati dalla polizia giudiziaria.

  • L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis (novellato)

    Disciplina l'indeducibilità di costi direttamente utilizzati per commettere delitti e prevede effetti del giudicato penale; la Corte ha chiarito che la norma novellata non è applicabile automaticamente alle operazioni oggettivamente inesistenti e che va interpretata alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8 (conv. L. 26 aprile 2012, n. 44)

    Modifiche alla disciplina dell'indeducibilità dei costi; la Corte ha ricordato l'applicabilità in bonam partem delle norme sopravvenute quando più favorevoli, ma ha ritenuto la questione non decisiva per operazioni oggettivamente inesistenti.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7

    Norme sulle sanzioni tributarie; richiamate nelle censure relative all'entità e all'aggravamento delle sanzioni e alla necessità di verificare responsabilità effettiva del contribuente.

  • Codice civile, artt. 2697, 2727, 2729

    Principi sull'onere della prova e sulle presunzioni; la Corte ha confermato che l'Amministrazione deve fornire elementi (anche presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti) per dimostrare frodi carosello e la consapevolezza del contribuente.

  • Costituzione, artt. 24, 111, 113

    Tutela del diritto di difesa e processo equo; i vizî procedurali denunciati non sono stati ritenuti da soli idonei a mutare l'esito del giudizio senza prova della loro incidenza sul risultato.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 c.p.c. è rimedio eccezionale: ammissibile anche contro sentenze d'appello tributarie impugnate in Cassazione, ma i motivi sono tassativi (dolo processuale, rinvenimento di documenti preesistenti non prodotti per forza maggiore o fatto dell'avversario, ecc.) e non consentono un nuovo esame di merito.
  • Una sentenza penale successiva non è automaticamente 'documento decisivo' ai fini della revocazione tributaria: perché rilevi in revocazione deve essere documento preesistente alla decisione impugnata la cui produzione fosse stata impedita; inoltre il giudice tributario non è vincolato automaticamente dal giudicato penale e deve valutare autonomamente la rilevanza delle risultanze penali rispetto al materiale probatorio tributario.
  • L'avviso di accertamento è correttamente motivato se mette il contribuente in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa; l'obbligo di allegazione previsto dallo Statuto del Contribuente riguarda i documenti cui l'avviso fa direttamente riferimento, non tutti gli atti richiamati nei processi verbali della polizia tributaria.
  • In materia di frodi carosello l'Agenzia ha l'onere di provare la frode del cedente e la consapevolezza (o la colpevole ignoranza) del cessionario: possono essere utilizzate presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; la valutazione della gravita', precisione e concordanza degli indizi è rimessa al giudice di merito.
  • La tardiva costituzione in giudizio dell'Amministrazione comporta, nel processo tributario, esclusivamente la decadenza da facoltà processuali non rilevabili d'ufficio (es. eccezioni processuali non sollevate), ma non la nullità della costituzione o dell'atto di accertamento, e non impedisce la discussione orale e la difesa sostanziale.
  • Il diritto di accesso e le forme del contraddittorio endoprocedimentale non hanno forma obbligatoria predeterminata: è sufficiente che siano adottate misure effettive volte a consentire al contribuente di difendersi; tuttavia, l'eventuale violazione incide sulla decisione solo se si dimostra la sua potenziale incidenza sull'esito del procedimento (prova di resistenza).
  • La valutazione delle scritture contabili, della tenuta del magazzino e dell'inattendibilità della contabilità rientra nel merito e è sindacabile in Cassazione solo per vizio logico o carenza motivazionale manifesta; il giudice di merito non è tenuto a motivare in modo analitico ogni singolo mezzo di prova.

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