Sentenza n. 2171/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della Sentenza n. 294/2024 del 31.10.2024, emessa dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, pubblicata il 31.10.2024, nell'ambito del procedimento R.G. N. 425/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como che riconosceva la carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato l'Amministrazione ad accreditare nel borsellino elettronico della carta del docente il beneficio di 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile causa di inammissibilità concernente la procura alle liti. La procura conferita al difensore dichiarava infatti che il mandato riguardava il giudizio innanzi al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, promosso contro il Ministero, senza indicare elementi compatibili con la volontà di instaurare un giudizio dinanzi al giudice amministrativo e, in particolare, un giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per nullità della procura alle liti, ritenendola priva del requisito della specialità. La procura conteneva espressioni univocamente riferite a un giudizio civile davanti al giudice ordinario e non al processo amministrativo, sicché non era possibile presumere la sua riferibilità al ricorso per ottemperanza. Il Collegio ha escluso anche la possibilità di sanare successivamente il vizio mediante regolarizzazione, richiamando l'orientamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025, che ha escluso l'applicabilità al processo amministrativo dell'art. 182, comma 2, c.p.c. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e del carattere processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti d'ufficio la possibile questione di inammissibilità derivante dalla nullità della procura alle liti.
art. 83, comma 3, c.p.c.
È richiamato con riguardo all'orientamento che ammette la validità della procura apposta su foglio separato e notificata unitamente all'atto cui accede, purché il contenuto della procura non contenga espressioni incompatibili con l'impugnazione proposta.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La sua applicabilità al processo amministrativo è stata esclusa dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025; pertanto il vizio di nullità della procura non è stato ritenuto sanabile mediante regolarizzazione successiva.
Massime di principio
- La procura alle liti deve contenere elementi compatibili con la volontà della parte di promuovere lo specifico giudizio amministrativo e deve possedere il requisito della specialità.
- La collocazione della procura su foglio separato e la sua notificazione unitamente al ricorso non sono sufficienti a dimostrarne la riferibilità al giudizio amministrativo quando il contenuto contiene espressioni incompatibili con la proposizione di tale giudizio e univocamente riferite a un giudizio ordinario o ad altra fase processuale.
- La procura è nulla e il ricorso è inammissibile quando il suo contenuto manifesta la volontà di agire esclusivamente davanti al giudice civile, senza alcun elemento coerente con la proposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo.
- Nel processo amministrativo non è ammessa la regolarizzazione successiva della procura nulla mediante il meccanismo previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c., secondo l'orientamento richiamato dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
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