Cassazione Penale, Ordinanza n. 06364/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché formulato in termini generici e indeterminati, non conformi all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per rapina e determinato la pena. I motivi dedotti erano due: in modo generico si denunciava un vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il reato ascritto; inoltre si lamentava l'assoluta mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena irrogata. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e non indicavano specificamente le ragioni di fatto e di diritto della censura.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della censura; la genericità o indeterminatezza del ricorso ne comporta l'inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
L'inosservanza dei requisiti di specificità dell'atto di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 1.000 c.p.
Massime di principio
- L'impugnazione penale deve contenere una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato, mediante il puntuale confronto con le sue ragioni motivazionali.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a formulare censure generiche o indeterminate, prive dell'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fondano.
- Anche quando si deduca il vizio di motivazione o l'insufficiente motivazione sulla pena, il ricorso deve spiegare in modo preciso in cosa consista l'errore della sentenza e perché la motivazione sarebbe viziata.
- La mancanza dei requisiti di specificità dell'impugnazione comporta l'inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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