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Ordinanza

Ordinanza n. 108/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno di soggiorno del ricorrente per motivi familiari in uno per attesa occupazione nonché di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202600344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di conversione del proprio permesso di soggiorno, chiedendone la sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato che, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, lo straniero aveva dichiarato di essere senza fissa dimora e di dimorare a Torino, indicando tuttavia il domicilio presso lo studio del proprio difensore. L'amministrazione ha trasmesso il preavviso di rigetto al commissariato per la notifica presso l'ultimo domicilio noto, ritenendo lo straniero irreperibile, ma non lo ha notificato presso il domicilio espressamente indicato nelle controdeduzioni. Ne è derivata l'omessa instaurazione di un valido contraddittorio procedimentale e l'impossibilità per l'interessato di fornire elementi utili alla completa valutazione della propria posizione. Il provvedimento ha inoltre richiamato la modifica dell'art. 21-octies l. 241/1990 introdotta dal d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020, secondo cui, per i provvedimenti discrezionali, la violazione dell'art. 10-bis non è sanabile mediante la prova giudiziale che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame. Ha ordinato all'amministrazione di riaprire il procedimento, comunicare all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, esaminare nuovamente la domanda alla luce dell'eventuale contributo procedimentale dello straniero e concludere con un provvedimento espresso e congruamente motivato, che tenga conto degli apporti procedimentali. Ha fissato la trattazione del merito alla terza udienza pubblica del 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La preventiva comunicazione dei motivi ostativi deve consentire l'instaurazione di un effettivo contraddittorio con l'interessato; la sua omissione, quando il preavviso non sia validamente comunicato, vizia il procedimento.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    A seguito della modifica introdotta nel 2020, la violazione dell'art. 10-bis comporta l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che l'amministrazione possa dimostrare in giudizio che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120

    La novella ha escluso, per la violazione dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi nei procedimenti discrezionali, l'applicazione della sanatoria fondata sull'irrilevanza concreta del vizio procedimentale.

  • art. 3, comma 3, d.P.R. 394/1999

    La disposizione è richiamata nel provvedimento amministrativo quale disciplina della notificazione al cittadino straniero irreperibile presso l'ultimo domicilio noto.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale accolta dal tribunale ai fini del riesame.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione deve comunicare i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, la comunicazione deve essere effettuata con modalità idonee a instaurare un effettivo contraddittorio e deve essere indirizzata al domicilio validamente indicato dall'interessato; la mera notificazione presso l'ultimo domicilio noto non è sufficiente se l'amministrazione conosce un diverso domicilio procedimentale.
  • L'omessa o invalida comunicazione del preavviso di rigetto, in un procedimento discrezionale, impedisce all'amministrazione di dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso e comporta l'annullamento dell'atto, con conseguente necessità di riaprire il procedimento.
  • In sede cautelare, quando l'omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale ha inciso sulla possibilità dell'interessato di apportare elementi utili alla decisione, il giudice può accordare tutela mediante ordine di riapertura del procedimento, nuova comunicazione dei motivi ostativi e riedizione motivata del potere.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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