Sentenza del 19/01/2016 n. 554 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - Detrazioni per spese mediche del figlio a carico del genitore affidatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del genitore affidatario è stata riconosciuta: l'affidamento del figlio stabilito nella sentenza di divorzio consente alla madre di usufruire integralmente della detrazione per le spese mediche sostenute nell'interesse del figlio. La contestazione del genitore non affidatario non è stata accolta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per il genitore affidatario di detrarre integralmente dall'IRPEF le spese mediche sostenute per il figlio, nonostante il figlio fosse fiscalmente a carico di entrambi i genitori o vi fossero diritti concorrenti alla detrazione. La sentenza di divorzio prevedeva espressamente l'affidamento del figlio alla madre; tale previsione è stata ritenuta sufficiente a legittimare la madre, quale genitore affidatario, alla detrazione integrale delle spese mediche sostenute per il figlio.
Norme richiamate
La disposizione disciplina le detrazioni IRPEF per determinate spese, incluse quelle sanitarie sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico. Nel caso esaminato, la disciplina è stata interpretata in collegamento con la situazione di affidamento risultante dalla sentenza di divorzio.
La disposizione riguarda le detrazioni per familiari a carico. La condizione di figlio fiscalmente a carico non determina necessariamente, da sola, una ripartizione automatica della detrazione delle spese: assume rilievo anche l'individuazione del genitore affidatario secondo il provvedimento giudiziale.
Sentenza di divorzio
La previsione dell'affidamento del figlio alla madre costituisce il presupposto concreto per riconoscere alla genitrice affidataria la detrazione integrale delle spese mediche sostenute per il figlio.
Massime di principio
- Quando un provvedimento giudiziale stabilisce l'affidamento del figlio a uno dei genitori, tale genitore può essere legittimato a beneficiare integralmente delle detrazioni relative alle spese sostenute per il figlio, se la disciplina fiscale applicabile lo consente.
- La mera circostanza che il figlio sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori non comporta necessariamente la suddivisione automatica delle detrazioni per le spese mediche: occorre verificare le regole fiscali specifiche e il contenuto della sentenza di separazione o divorzio.
- È importante conservare il provvedimento giudiziale sull'affidamento e la documentazione delle spese, verificando che il genitore che richiede la detrazione sia effettivamente quello individuato dal provvedimento e che la spesa sia stata realmente sostenuta.
- La soluzione può dipendere dalla formulazione concreta dell'accordo o della sentenza, dall'eventuale affidamento condiviso, dalla ripartizione delle spese e dalla normativa vigente nell'anno d'imposta interessato; non è quindi automaticamente estendibile a ogni caso di separazione o divorzio.
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