Sentenza del 19/01/2016 n. 45 - Comm. Trib. Prov. Varese
RISCOSSIONE - Società estinta - Assenza soggetto destinatario - Successiva notifica cartella di pagamento - Illegittimità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella notificata alla società estinta è stata considerata inesistente per mancanza del destinatario. È stata inoltre annullata la successiva cartella notificata al socio accomandatario, in quanto l'azione esecutiva era ormai decaduta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La cartella di pagamento era stata notificata a una società già cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta. In base alla riforma introdotta dal d.lgs. 6/2003, la cancellazione produce effetto estintivo anche per le cancellazioni anteriori, con decorrenza dal 1° gennaio previsto dalla disciplina transitoria. La società estinta non costituisce più un soggetto destinatario valido della notifica. Anche la successiva notifica della cartella al socio accomandatario è stata ritenuta illegittima, poiché effettuata quando era ormai intervenuta la decadenza dall'azione esecutiva.
Norme richiamate
D.lgs. 6/2003
La cancellazione della società dal registro delle imprese ha effetto estintivo; tale effetto si applica, secondo la disciplina transitoria, anche alle cancellazioni anteriori a partire dal 1° gennaio previsto dalla riforma.
Norme sulla decadenza dell'azione esecutiva tributaria
Una volta decorso il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione esecutiva, una successiva notifica della cartella al socio non può sanare l'originaria invalidità né riaprire i termini per la riscossione.
Massime di principio
- La notifica di un atto tributario a una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese è priva di un destinatario giuridicamente esistente e può essere contestata come inesistente o radicalmente invalida.
- L'Amministrazione deve individuare correttamente il soggetto destinatario dell'atto: la successiva notifica ai soci non rende automaticamente valida la prima notifica né può eludere i termini di decadenza.
- La responsabilità dei soci o degli ex soci, ove prevista, deve essere fatta valere con un atto notificato nei termini e secondo le regole applicabili; non è sufficiente notificare tardivamente la cartella originariamente destinata alla società estinta.
- Quando la riscossione è contestata, occorre verificare sia la data di cancellazione della società sia la data delle notifiche e il rispetto dei termini decadenziali.
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