Sentenza del 19/01/2016 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Como
ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI - Processo penale - Archiviazione - Successiva notifica dell'avviso di accertamento - Prolungamento dei termini - Legittimità - IRAP - Raddoppio dei termini - Si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità degli avvisi di accertamento notificati oltre il termine ordinario, sostenendo che il procedimento penale era stato archiviato prima dell'emissione degli atti e che, pertanto, non avrebbe potuto giustificare il prolungamento dei termini. È stata inoltre contestata l'applicabilità del raddoppio dei termini previsto dall'art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973 agli accertamenti IRAP.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto irrilevante che l'avviso di accertamento fosse stato emesso dopo l'archiviazione del procedimento penale, poiché il presupposto del raddoppio dei termini deve essere valutato sulla base della sussistenza di elementi concreti idonei a integrare un reato tributario perseguibile d'ufficio, secondo la disciplina tributaria. L'autonomia tra processo penale e processo tributario impedisce di subordinare il termine di accertamento agli sviluppi o all'esito del procedimento penale. È stata inoltre riconosciuta l'applicabilità del raddoppio dei termini all'IRAP, in quanto tale tributo segue le modalità di accertamento delle imposte sui redditi ed è collegato all'accertamento del maggior reddito.
Norme richiamate
Art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973
Raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per un reato tributario.
La norma è applicabile quando, al momento rilevante per l'accertamento, sussistono elementi concreti idonei a integrare gli estremi di un reato tributario perseguibile d'ufficio. L'applicazione del termine raddoppiato non dipende dall'effettiva condanna, dalla prosecuzione o dalla conclusione del procedimento penale.
Normativa sull'IRAP
Il raddoppio dei termini può applicarsi anche all'IRAP, poiché il tributo è accertato secondo modalità analoghe a quelle previste per le imposte sui redditi e il suo accertamento può essere strettamente correlato alla determinazione di un maggior reddito.
Massime di principio
- L'archiviazione del procedimento penale non impedisce, di per sé, l'utilizzo del termine raddoppiato per l'accertamento tributario.
- Per applicare il raddoppio dei termini è sufficiente la presenza di elementi concreti che rendano ipotizzabile un reato tributario perseguibile d'ufficio; non è necessario che il reato sia stato definitivamente accertato in sede penale.
- Il procedimento tributario e quello penale sono autonomi: l'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente attendere l'esito del processo penale per notificare l'accertamento.
- Il raddoppio dei termini può estendersi all'IRAP quando l'accertamento dell'imposta è collegato alla rettifica del reddito e segue le medesime modalità procedurali delle imposte sui redditi.
- La legittimità concreta del raddoppio richiede comunque che gli elementi posti a base dell'accertamento siano effettivamente idonei a integrare, almeno astrattamente, una fattispecie penale tributaria e che siano rispettate le regole temporali applicabili al periodo d'imposta.
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