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Sentenza

Sentenza del 19/01/2016 n. 56 - Comm. Trib. Prov. Varese

RISCOSSIONE - Preavviso di ipoteca - Facoltà di impugnazione - Iscrizione ipotecaria su bene immobile che fa parte del fondo patrimoniale - Impugnazione - Legittimità iscrizione - Sussiste solo per obbligazioni contratte per i bisogni della famiglia.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l’iscrizione ipotecaria sull’immobile appartenente al fondo patrimoniale fosse illegittima, poiché i debiti tributari non sarebbero stati contratti per i bisogni della famiglia. La controversia riguardava anche la possibilità di impugnare immediatamente il preavviso di iscrizione ipotecaria. Il principio affermato è che il preavviso costituisce un atto impugnabile, ma la sua impugnazione è una facoltà: il contribuente può anche attendere l’atto successivo senza perdere il diritto di difesa. Quanto ai debiti fiscali derivanti dall’attività lavorativa o imprenditoriale, essi non sono, di regola, estranei ai bisogni familiari, poiché tali attività sono normalmente finalizzate al sostentamento della famiglia e comportano necessariamente obbligazioni tributarie.

La decisione

L’impugnazione non è stata accolta nella parte relativa all’asserita estraneità dei debiti fiscali ai bisogni della famiglia. L’iscrizione ipotecaria sul bene conferito nel fondo patrimoniale è stata ritenuta legittima, poiché i debiti tributari derivanti dall’attività lavorativa o imprenditoriale possono considerarsi contratti per i bisogni della famiglia. È stato inoltre chiarito che il contribuente non è obbligato a impugnare il preavviso, potendo attendere l’atto successivo senza pregiudizio.

Norme richiamate

  • Articolo 170 del codice civile

    L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

    L’iscrizione ipotecaria sul bene del fondo patrimoniale è ammissibile quando il debito è collegato ai bisogni della famiglia. I debiti fiscali derivanti dall’attività lavorativa o imprenditoriale possono rientrare in tale nozione, perché l’attività è normalmente diretta al mantenimento del nucleo familiare.

  • Articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992

    Il preavviso di iscrizione ipotecaria è considerato autonomamente impugnabile, ma il contribuente conserva la facoltà di non impugnarlo immediatamente e di contestare il successivo atto della riscossione.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 3738/2015

    La giurisprudenza conferma che i debiti tributari connessi allo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale non sono automaticamente estranei ai bisogni della famiglia.

Massime di principio

  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria può essere impugnato immediatamente, ma la mancata impugnazione non determina, di per sé, la perdita del diritto di difesa: il contribuente può contestare il successivo atto della riscossione.
  • Il fondo patrimoniale non protegge automaticamente i beni dai debiti fiscali. Occorre verificare se il debito sia stato contratto per finalità estranee ai bisogni della famiglia.
  • I debiti tributari derivanti da attività lavorativa o imprenditoriale sono normalmente considerati collegati ai bisogni familiari, salvo prova concreta della loro totale estraneità.
  • Chi invoca l’impignorabilità o l’illegittimità dell’iscrizione sul bene del fondo patrimoniale deve fornire elementi specifici per dimostrare che il debito non aveva alcun rapporto con il sostentamento o l’interesse della famiglia.
  • La valutazione deve essere effettuata in concreto, considerando la natura del debito, l’attività da cui deriva e la sua funzione rispetto alle esigenze del nucleo familiare.

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